Il militare che rivolge all'Istituzione critiche sulla gestione del servizio, nel farlo deve seguire la linea gerarchica

Critiche del militare verso l'istituzione

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Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 3165 del 18.05.2020 si è espresso in materia di esternazioni critiche rivolte dal militare verso l'Istituzione di appartenenza.

L'occasione della pronuncia di secondo grado è scaturita da un appello proposto dal Ministero della Difesa avverso una sentenza della Prima Sezione del Tar Lazio, che aveva accolto il ricorso di un maresciallo ordinario avverso il provvedimento con il quale era stata confermata la sanzione disciplinare della consegna.

Mancato rispetto linea gerarchica

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La contestazione, a sua volta, era da ricollegarsi all'invio di una lettera critica da parte del militare direttamente al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, senza però osservare la via gerarchica.

In sintesi, la pronuncia di secondo grado alla fine pone questo principio: il militare che intende rivolgere ai vertici della propria Istituzione considerazioni critiche attinenti alla gestione del servizio deve sempre seguire la linea gerarchica, incorrendo in caso contrario in una violazione disciplinare, la quale resta punibile come fatto in se, anche se eventualmente l'interessato manifesti le sue rimostranze quale rappresentante di un'associazione parasindacale, perfettamente lecita e lecitamente costituita a termini di legge.

I limiti per il cittadino-militare: il senso del principio giurisprudenziale

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Tutto questo ha un significato, solo apparentemente banale e scontato.

Le regole e le restrizioni che il cittadino-militare deve osservare derivano dai principi organizzativi tipici della struttura del corpo di appartenenza, qualificando in modo necessario il rapporto di impiego del comparto dell'amministrazione, quali la gerarchia, l'obbedienza, la prontezza, la coerenza interna e la compattezza.

A fronte di tali criteri, fanno da contraltare le limitazioni nell'esercizio di alcuni di essi insieme all'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate.

Nel caso trattato dal Supremo Consesso non è quindi in discussione il contenuto della lettera, ma solo il modo di inoltro della stessa.

Detto in altri termini: il fatto della comunicazione per saltum al Comandante Generale non riguarda l'esternazione della critica e non muta i contorni oggettivi dell'addebito, che resta centrato sul metodo e non sul merito della vicenda.

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