In Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole per le decurtazioni per chi non spende o preleva per intero il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza va speso per intero

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Il reddito di cittadinanza va speso per intero, altrimenti arrivano i tagli. Tagli che ammontano al 20% per chi non ne fruisce per intero nello stesso mese di accredito, ovvero nell'eccedenza accumulata in sei mesi rispetto a una mensilità di Rdc. Lo prevede il dm 2 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno scorso.

Reddito cittadinanza: decurtazione mensile

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Nello specifico, l'art. 2 del decreto stabilisce una decurtazione mensile nei limiti del 20% del beneficio erogato, laddove non speso o non prelevato per intero, che sarà applicata nella mensilità successiva. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre, spiega il decreto, viene confrontato "il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese". Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza tra i due valori "è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza".

Reddito di cittadinanza: la decurtazione semestrale

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Non solo. Il dm, all'art. 3, dispone anche tagli semestrali, a seguito della verifica per ogni semestre di erogazione del Rdc. Nello specifico, viene decurtato dalla disponibilità della carta l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Anche in tal caso, ai fini del calcolo delle somme da decurtare viene confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre, al netto degli arretrati erogati e dell'ultimo accredito ricevuto.

Le decurtazioni saranno applicate stabilisce il provvedimento a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal mese di luglio 2020.

Scarica pdf dm 2 marzo 2020

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