Nel contratto di deposito ex art. 1766 c.c., il depositario è obbligato a custodire il bene affidatogli dal depositante e a restituirlo alla scadenza

Cos'è il contratto di deposito

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Con il contratto di deposito, previsto dall'art. 1766 del codice civile, un soggetto riceve in custodia un bene con l'obbligo di restituirlo al depositante non appena questi lo richieda o alla scadenza del termine eventualmente stabilito.

Nella pratica, il deposito può configurarsi, a determinate condizioni, nell'ambito di diverse fattispecie ricorrenti nella quotidianità, come ad esempio nel servizio di parcheggio di autovetture, nell'ormeggio di natanti o nel deposito di bagagli in albergo. Come vedremo, la responsabilità del depositario può variare a seconda dei casi.

Diritti e obblighi del depositario

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In linea generale, il deposito è configurabile solo con riferimento a beni mobili e non, invece, a beni immobili. Il contratto viene in essere con la consegna del bene, e non con il semplice consenso delle parti (contratto reale).

Per espressa previsione normativa (art. 1767 c.c.) il deposito si presume gratuito, sebbene tale presunzione venga meno quando l'onerosità sia desumibile dall'attività professionale svolta dal depositario.

Quest'ultimo è tenuto essenzialmente a due prestazioni: custodire il bene e successivamente restituirlo al depositante.

Canone generale della custodia da deposito è la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.): il depositario, in sostanza, deve fare in modo che il bene non subisca danni e non venga sottratto da terzi, adottando a tale scopo le idonee cautele.

Egli, inoltre, non può servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.).

A fronte di tali doveri, il depositario ha diritto di ricevere il relativo compenso, ove pattuito, oltre al rimborso delle spese sostenute (art. 1781 c.c.).

Il deposito in albergo: responsabilità dell'albergatore

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Come accennato, l'accertamento della responsabilità del depositario in caso di furto, smarrimento o deterioramento della cosa depositata si atteggia in modo diverso a seconda delle condizioni del deposito e delle sue qualità professionali.

In particolare, il codice dedica un apposito capo al deposito in albergo, individuando la responsabilità dell'albergatore con riferimento alle cose che gli siano affidate in custodia dal cliente e, con alcune limitazioni, anche per le cose che il cliente porti con sé.

Questa responsabilità è presunta; si tratta, quindi, di un caso di responsabilità aggravata o, secondo alcuni autori, oggettiva.

Tale presunzione può essere superata dall'albergatore soltanto dimostrando che il furto o il danno siano dovuti a fatto del cliente, a forza maggiore o a naturale deperimento della cosa.

Si verifica, dunque, un'inversione dell'onere della prova, poiché la colpa dell'albergatore si presume ed è quest'ultimo a doverne dimostrare la mancanza.

Analoga responsabilità è prevista in capo a chi gestisce i magazzini generali, ritenuto responsabile della conservazione delle merci depositate (art. 1787 c.c.).

Responsabilità nel deposito: altri casi

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Come detto, l'obbligo di custodia proprio del deposito può configurarsi anche come prestazione accessoria nell'ambito di altri contratti atipici, come quello di parcheggio, facendo così sorgere una specifica responsabilità in capo al depositario.

L'accertamento della sussistenza di tale obbligo deve essere compiuto caso per caso. Al riguardo, si sono registrate alcune significative pronunce giurisprudenziali, che aiutano a definire meglio i l imiti della questione.

Ad esempio, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice presenza di un'area di parcheggio a pagamento non è sufficiente a far ritenere in ogni caso sussistente l'obbligo di custodia in capo al gestore: "L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento (…) non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto" (Cass. ord. n. 31979/2019, che richiama Cass. SS.UU n. 14319/2011, con cui è stata esclusa la responsabilità del gestore del parcheggio per il furto dell'auto).

D'altro canto, la stessa Cassazione ha rilevato la responsabilità del soggetto parcheggiatore quando questi non abbia svolto il proprio compito con la dovuta diligenza (Cass. 22807/14), mentre una pronuncia del Tribunale di Roma ha evidenziato la sussistenza della responsabilità del gestore di un locale la cui area di parcheggio possedeva evidenti caratteri (ad es. recinzioni) idonei a far presumere l'assunzione dell'obbligo di custodia.

Per un approfondimento sulla responsabilità ex recepto, v. anche questo nostro interessante articolo.

Il deposito irregolare

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Infine, merita un accenno la figura del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), che si ha quando oggetto del deposito sia una quantità di denaro o di altre cose fungibili.

In tal caso si verifica il trasferimento di proprietà sulle cose depositate e il depositario è tenuto alla restituzione di altrettanti beni della stessa specie e qualità.

Al deposito irregolare si applica, per quanto compatibile, la disciplina dettata in materia di mutuo.


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