Precisazioni dell'istituto su indennità di frequenza, permessi di soggiorno e visite medico legali di accertamento di invalidità

di Gabriella Lax - In un messaggio l'Inps fornisce chiarimenti sull'applicazione della sospensione dei termini in materia assistenziale, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali ed ai relativi criteri applicativi.

Indennità di frequenza

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Lo stop delle lezioni non blocca l'erogazione dell'indennità di frequenza, essendoci comunque attività scolastica a distanza. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Inps nel messaggio n. 2097 del 20 maggio 2020 (in allegato) in ordine allo stop dei termini di decadenza e prescrizione di tutte le prestazioni Inps e Inail fino al 1° giugno. In particolare, per tutta la durata del periodo emergenziale e alla conseguente sospensione dell'attività didattica, l'indennità di frequenza sarà regolarmente erogata posto che la predetta attività didattica, seppur sospesa in ambito scolastico, continua ad essere svolta in modalità alternativa a distanza. Non a caso «i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità». Analogamente, l'indennità di frequenza continuerà ad essere erogata anche nelle ipotesi di attività svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

Sospensione visite medico legali di accertamento di invalidità

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L'Inps ha disposto l'estensione su tutto il territorio nazionale delle misure organizzative di contenimento del contagio. In conseguenza di tali misure, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti, le visite medico legali di accertamento di invalidità civile restano sospese. Con successivo messaggio, saranno fornite le opportune indicazioni in ordine alle misure organizzative e igienico-sanitarie da adottare in vista della ripresa delle attività. Le istanze pervenute nel periodo preso a riferimento dal citato articolo 34 del decreto-legge n. 18 del 2020, saranno valutate seguendo cronologicamente l'ordine di ricezione. La decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all'accertamento del requisito sanitario decorrerà, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Proroga validità permesso di soggiorno

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I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Dunque le prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal predetto permesso non saranno sospese fino a tale data.

Invalidità civili

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Per quanto riguarda la sospensione dei termini decadenziali in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale, il decreto-legge n. 18 del 2020, innovando quanto già previsto dal decreto-legge n. 11 del 2020, ha sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ed ha contestualmente rinviato d'ufficio tutte le udienze già fissate. Il decreto legge n. 23 del 2020 ha prorogato tale termine fino all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine decadenziale di sei mesi previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa è sospeso se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all'11 maggio 2020. Nell'ambito del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale davanti ai Comitati Provinciali e al Comitato Centrale i termini relativi al contenzioso in materia di prestazioni i sono sospesi se ricadenti nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.

Scarica pdf Inps messaggio n. 2097/2020

Foto: 123rf.com
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