La Cassazione Penale (Sent. n. 38852/05) ha rigettato un ricorso avverso una Sentenza del GUP del Tribunale di Pordenone che aveva assolto un medico di famiglia dal delitto di omicidio colposo in persona di un paziente (morto d'infarto) perché il fatto non sussiste.
Nel caso di specie il paziente avvertendo dolori al petto e, "in particolare un dolore retrosternale con indolenzimento del braccio sinistro, si era recato presso l'ambulatorio del medico di base, posto proprio accanto alla sua abitazione e, a seguito dell'esame elettrocardiografico, valutati anche i dolori predetti ed un bruciore precordiale con sudorazione fredda, e trattandosi di fumatore e soggetto iperteso, veniva subito diagnosticato che era in atto un infarto, da ritenersi grave". Il paziente tuttavia aveva opposto un netto rifiuto alla proposta del medico di ricoverarsi al più presto e, una volta allontanatosi dallo studio medico, tornato a casa, si accasciava a terra fulminato dall'infarto.
La Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito ha esattamente ritenuto che nessuna colpa per omissione sia da attribuire al medico e che di conseguenza "non sussista nesso di causalità tra la condotta da lui tenuta e l'evento letale".
La sussistenza dell'elemento psicologico della colpa (art. 43 c.p.) è stata esclusa dal GUP sul presupposto che l'imputato “aveva fatto tutto il possibile per assistere adeguatamente il paziente sia con riguardo alla normativa esistente, sia con riguardo ai generali principi di perizia e diligenza e, quindi, che l'evento letale fosse derivato dalla gravità e repentinità dell'infarto cardiaco che aveva colpito la vittima, e non da condotte colpevoli del medico, assolutamente non configurabili”.
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