L'art. 382 c.p. punisce il patrocinatore che millanta credito presso il giudice (o pm, testimone, perito o interprete) per farsi dare denaro o altra utilità come prezzo per la sua mediazione

Millantato credito del patrocinatore: l'art. 382 c.p.

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Il delitto di cui all'art. 382 del codice penale sanziona la condotta del patrocinatore il quale, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o si fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare.

Natura del reato e qualificazione del medesimo

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Si tratta di un reato di pericolo inserito nel contesto dei delitti contro l'attività giudiziaria e, come tale, lesivo, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Difatti obiettivo del legislatore è fare in modo che, con la disposizione normativa in esame, venga conservata integra l'immagine della Giustizia affinché emerga sempre come imparziale, incorruttibile ed inavvicinabile. Il reato è a consumazione istantanea; si tratta inoltre di un reato proprio (può essere commesso solo dal difensore) in cui il soggetto passivo è il cliente del patrocinatore.

La condotta sanzionata dall'art. 382 c.p.

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Le condotte tipizzate dall'art. 382 c.p. sono essenzialmente due. La prima è quella del difensore che millanta una propria ascendenza nei confronti di Giudici, del Pubblico Ministero che deve concludere, di consulenti o testimoni. Di conseguenza il prestigio e l'onore degli operatori della Giustizia sono compromessi dalla condotta del patrocinatore che fa apparire i medesimi come sleali, corruttibili e, quindi, influenzabili. Il reato si sostanzia nella richiesta di denaro che il patrocinatore pretenderebbe per la propria attività di mediazione, tenuto conto che la medesima - per configurare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 382 c.p. - è prospettata dal reo come futura, dacché se questi sostenesse di aver già mediato, ricorrerebbe verosimilmente l'ipotesi di truffa.

La seconda fattispecie è quella del patrocinatore il quale pretende denaro dal cliente convincendolo di dover comprare il favore di taluno dei soggetti indicati nel punto che precede, ovvero Giudici, P.M. che deve concludere, periti o testimoni.

La pena

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La pena per il colpevole del reato di cui all'art. 382 c.p. è della reclusione da due a otto anni e la multa non inferiore a euro 1.032.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo del reato di millantato credito del difensore è il dolo generico, ovvero la volontà cosciente del patrocinatore di pretendere una somma di denaro dal cliente persuadendo questi di dover esercitare attività di mediazione (o comprare il favore) nei confronti di giudici, del Pubblico Ministero, dei periti o dei testimoni.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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