La modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso delle parti: le regole in tema di giurisdizione sulla controversia

Avv. Francesco Pandolfi - Con sentenza n. 362 del 23 aprile 2019, la Sezione 1 del Tar Bologna ha messo in risalto il criterio in forza del quale, in tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dal d. lgs. n. 165/2001 art. 30, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Mobilità tra PP.AA. e giurisdizione del giudice ordinario

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Visto che tale procedura integra solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e che, dunque, in buona sostanza si tratta di una forma di cessione del contratto, ne consegue che la giurisdizione sull'eventuale controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, ciò in quanto non viene in evidenza la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di una procedura selettiva concorsuale.

Illegittimità silenzio su istanza procedura concorsuale

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La vicenda, in sintesi.

Nei confronti di una Asl viene avviato un ricorso, tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su un'istanza presentata dal ricorrente per ottenere la conclusione del procedimento di controllo dell'autodichiarazione resa dal medico in una procedura comparativa indetta con avviso pubblico Ausl, inoltre per ottenere la conclusione di detta procedura concorsuale e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

La soluzione della magistratura

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Ebbene, per "procedure concorsuali di assunzione" ascritte al diritto pubblico, con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro.

Tale criterio si applica anche per le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di p.a., tutte le volte in cui queste abbiano come fine la novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione, ad esempio, di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente.

Invece: nel caso della mobilità per passaggio diretto tra p.a., essendo tale mobilità una forma di cessione del contratto in assenza di procedure selettive, la giurisdizione sulle controversie appartiene al giudice ordinario.

Per tornare allo strumento processuale del rito amministrativo per impugnare il silenzio dell'amministrazione, questo rimedio non è generale, ma vale solo per reagire al mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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