Per il giudice di Agrigento la richiesta di ammonizione e risarcimento rivolta nei confronti del genitore inadempiente non è urgente e l'udienza va rinviata

di Valeria Zeppilli - Secondo le disposizioni normative attualmente in vigore, nell'ambito dei processi civili, in questi giorni, è possibile svolgere solo ed esclusivamente le udienze relative a determinate materie, elencate dall'articolo 83, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 18/2020.

Tutte le altre sono rinviate d'ufficio a una data successiva al 15 aprile 2020 (prorogata, in virtù delle modifiche di ultima approvazione, al giorno 11 maggio 2020).

Coronavirus: quali udienze è possibile tenere?

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Tra i vari procedimenti civili le cui udienze possono essere svolte anche nel periodo di sospensione rientrano i seguenti:

  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità,
  • procedimenti cautelari aventi a oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona,
  • procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La richiesta di ammonimento e condanna del genitore non è urgente

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Ciò posto, se uno dei genitori non si attiene alle prescrizioni in merito al diritto di visita dei figli e l'altro decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c. lamentando le gravi inadempienze, le relative udienze possono tranquillamente attendere una data successiva al 15 aprile.

Almeno per il Tribunale di Agrigento che, con decreto del 29 marzo 2020 (qui sotto allegato), ha affermato che la richiesta di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno "non riveste quel carattere di urgenza richiesto dal quadro normativo suddetto".

I provvedimenti del giudice vanno comunque rispettati

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Nel frattempo, resta fermo il fatto che i provvedimenti giudiziali che regolamentano il diritto di visita devono essere comunque rispettati dalle parti, con la conseguenza che chi non vi si attiene non farà altro che "aggravare" la propria posizione nell'ambito del giudizio ai sensi dell'articolo 709 ter.

Per garantire i minori, al momento, basta questo.


Si ringrazia l'Avv. Cristina dal Maso per la cortese segnalazione

Scarica pdf decreto Tribunale di Agrigento 29 marzo 2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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