La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/02, ha stabilito che quando la legge prevede l'introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso e l'adozione del rito ordinario anziché quello camerale, l'erronea introduzione della causa con ricorso e il suo svolgimento col rito camerale non comportano la invalidità del giudizio stesso, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo. A tal fine è necessario però che dall'erronea inversione non sia derivato un pregiudizio per le parti in relazione al rispetto del principio del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o ridotto la libertà di difesa previsto nel giudizio ordinario.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/2002, ha stabilito che quando la legge prevede l'introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso
Articoli correlati
-
15-03-2013
Giudizio abbreviato illegittimamente non ammesso: conseguenze
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza 15.03.2013 n. 14454 -
31-03-2020
Avvocati: legittimo impedimento anche nel procedimento di sorveglianza
Per la Cassazione, il legittimo impedimento del difensore per motivi professionali legittima il rinvio dell'udienza anche se nel procedimento di sorveglianza con rito camerale -
19-07-2022
All'avvocato spetta il compenso anche se sbaglia rito
Per la Cassazione, non si può negare il compenso all'avvocato solo perché avvia un processo con il rito ordinario anziché con quello sommario -
28-01-2022
Ok alla citazione per opporsi alla multa
Per la Cassazione a sezioni unite, il procedimento di opposizione a una multa non viene meno se instaurato con un atto di citazione, non occorre però iscrivere la causa davanti al GdP -
In evidenza oggi
