La commissione famiglia dell'Unione Nazionale delle Camere Civili ha elaborato una riflessione sulla gestione dei rapporti tra genitori separati e figli durante l'emergenza coronavirus

di Marina Crisafi - Va garantito il diritto di visita del genitore "non collocatario"? oppure è vietato spostare i figli dal genitore presso il quale si trovano? Occorre rivedere gli accordi in vigore? Si tratta di dubbi che lecitamente molti genitori si sono posti in questi giorni di emergenza e che hanno dato vita anche a strumentalizzazioni e ad un aumento dei contrasti già in corso tra le coppie separate o divorziate, che non hanno esitato a chiedere l'intervento dei legali.

Per rispondere a queste problematiche, la commissione famiglia dell'Unione Nazionale Camere Civili ha elaborato un'attenta riflessione (sotto allegata), una sorta di vero e proprio vademecum per aiutare a gestire quanto meno le casistiche più ricorrenti.

Diritto alla bigenitorialità e diritto alla salute

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Ratio delle riflessioni dell'Uncc, dirette ai professionisti e ai genitori, è quello di "prevenire i contrasti, nel rispetto del minore, soggetto di diritto, contemperando: il diritto alla bigenitorialità, allo stesso riconosciuto, con quello alla salute, cercando di individuare i rimedi 'consensuali' e/o 'mediativi' più immediati aventi natura giuridica".

Passiamo ora alla casistica:

Alternanza frequentazione genitori se c'è provvedimento del giudice

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Si tratta, riflettono i civilisti, dell'aspetto che crea maggiori problemi e che ha dato il "la" al rifiuto del trasferimento dei figli presso il cosiddetto "genitore non collocatario" nei giorni stabiliti in virtù del dpcm che limita notevolmente gli spostamenti.

Il provvedimento che regola i rapporti, secondo l'Uncc, va rispettato. Tuttavia, se l'"alternanza" dei tempi con i genitori dovesse risultare molto frazionata (ad. due pomeriggi settimanali), il consiglio che può essere dato è di riunire i tempi così da evitare che ci si esponga, con i più frequenti cambiamenti di residenza, di più al contagio.

Alternanza frequentazione genitori in assenza di provvedimento del giudice

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Tale situazione, rammentano dall'Uncc è semplice. Poiché non esistendo alcun provvedimento del giudice, e dunque "nemmeno la fittizia discriminazione tra collocatario e non collocatario" si previene "ogni tentazione di comportamenti sbagliati". Il raggiungimento dell'accordo, dunque, tra i due genitori dovrebbe essere più facile garantendo modalità di frequentazione con entrambi che però vanno coniugate con le disposizioni generali.

Ad ogni modo, a prevalere è sempre il buon senso: evitare, dunque, "gli spostamenti con mezzi pubblici, di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, il contatto tra i minori e i nonni o con tutti quei soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19".

Frequentazione nel caso di genitori residenti in comuni differenti

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Sul punto, l'ordinanza dei ministri della salute e dell'interno del 22 marzo scorso che amplia le limitazioni con riferimento al cambiare comune, ha fatto temere anche a numerosi genitori di essere compresi nel divieto. Il chiarimento di fonte governativa successivo, scrivono dall'Uncc, ha fatto chiarezza sul punto e la possibilità di spostamenti per costoro, sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, è stata ribadita e confermata anche dalle faq del governo dell'1 aprile 2020.

Tuttavia, bisogna dare atto anche della giurisprudenza formatasi in materia che in alcuni casi ha ritenuto preferibile sospendere le visite auspicando contatti attraverso le videochiamate per garantire la continuità del rapporto genitoriale (leggi Coronavirus: stop agli incontri tra padre e figlio residenti in comuni diversi).

Obblighi alimentari e altri oneri

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Un altro quesito sottoposto ai legali è quello relativo all'assunzione per intero da parte di uno dei genitori di oneri quali la mensa scolastica e/o lo scuolabus. Essendo venuta a cessare la frequentazione della scuola, riflettono i civilisti, "il genitore onerato verrebbe ad avere dei costi alimentari inferiori nei giorni in cui il figlio anziché pranzare a scuola lo fa e lo farà dall'altro, secondo il calendario della frequentazione". Per cui è corretto che "la cifra che verrà risparmiata venga versata al genitore che lo ospita".

Nel caso, invece, degli impegni contrattuali relativi a frequentazione di palestre, piscine e corsi di istruzione, poiché la chiusura delle strutture dovrebbe dare diritto ad ottenere il prolungamento del servizio fino alla copertura di quello sospeso ovvero al rimborso dei costi sostenuti, il genitore che ha in carico tali oneri "non potrà richiedere alcun rimborso all'altro genitore".

"Spostamento" babysitter

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Altro quesito da chiarire è quello degli spostamenti stradali di una baby-sitter chiamata a custodire i figli di genitori (anche uno solo, se separati) impegnati in attività esterne necessarie (ad es., prestazioni ospedaliere) quando manchi un alternativa come la disponibilità dell'altro genitore. In tal caso, infine, "poiché è stato disposto il versamento di un contributo statale a copertura del relativo onere, lo spostamento può essere considerato lecito. Non così l'intervento di personale addetto alle pulizie, poiché queste possono essere svolte in qualsiasi momento".

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Foto: 123rf.com
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