Sospensione di tutte le rate del mutuo, finanziamenti e leasing fino al 30 settembre 2020 ma su richiesta del cliente. Le misure del decreto Cura Italia

Avv. Floriana Baldino - Il d.l. ormai noto a tutti come decreto "Cura Italia", ovvero il D.L. 18/2020, ha introdotto delle grandi misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese per le sopravvenute esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare il titolo III regolamenta le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Esaminiamo, nel dettaglio, gli articoli che riguardano la sospensione dei mutui, finanziamenti e leasing:

Chi ha diritto alla sospensione del pagamento delle rate

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L'articolo 54, che regolamenta il fondo di solidarietà dei mutui prima casa, specifica che: "l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus".

Quindi, è chiaro che per ottenere la sospensione delle rate è sufficiente un'autocertificazione e non necessariamente l'ISEE, anzi quest'ultimo viene escluso dal comma successivo.

Come ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

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L'art. 56 invece si occupa nello specifico della sospensione delle rate del mutuo, dei finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, nonché del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Il decreto "cura Italia", ha previsto che, su specifica richiesta del cliente mutuatario, il pagamento delle rate potrà essere sospeso sino al 30 settembre 2020.

Sospensione dietro domanda

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Si legge ancora, nel decreto "Cura Italia", che la sospensione verrà concessa, dietro istanza del cliente, in assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Sempre nell'art. 56, c.2 lett. c), si legge inoltre che "è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

Per meglio dire, è concessa la sospensione dell'intera rata del mutuo, o solo della quota capitale, ma questa scelta deve essere specificata dalla parte interessata nella sua richiesta di sospensione.

Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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Foto: 123rf.com
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