Il tribunale di Castrovillari riporta l'attenzione sull'interpretazione dell'art. 337 sexies c.c. seguendo il solco della giurisprudenza di legittimità e costituzionale

di Annamaria Villafrate - La recente sentenza del Tribunale di Castrovillari del 19 febbraio 2020 riporta l'attenzione sull'interpretazione corretta dell'art. 337 sexies c.c. che disciplina l'assegnazione della casa familiare e la revoca della stessa in caso di sopravvenuta convivenza o matrimonio dell'assegnatario. Il provvedimento di merito, seguendo il solco tracciato dalla sentenza n. 308/2008 della Consulta e dalla Cassazione n. 16171/2014, sancisce che nel momento in cui il giudice deve valutare se disporre o meno la revoca dell'assegnazione, deve prioritariamente considerare l'interesse della prole, visto che la norma tutela i figli, che hanno il diritto di vivere nell'ambiente familiare in cui sono cresciuti.

La casa familiare non si perde se l'interesse della prole è superiore

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La sentenza del Tribunale di Castrovillari sancisce che la casa familiare

, una volta assegnata, non si perde automaticamente se l'assegnatario ospita nella stessa il nuovo convivente. La decisione del giudice infatti deve tenere conto dell'interesse prevalente dei minori. Il caso nasce perché i nonni paterni hanno agito in giudizio per ottenere dalla ex compagna del figlio, la restituzione dell'immobile di loro proprietà che avevano concesso in comodato alla coppia convivente.

Il Tribunale però respinge la richiesta perché nel caso di specie il nuovo compagno della donna si prende cura anche dal punto di vista economico del figlio dell'assegnataria, il quale presenta tra l'altro gravi problemi di salute. In questo caso l'interesse del minore ad abitare nella casa in cui è cresciuto e ad essere curato adeguatamente è prevalente rispetto a quello dei nonni a ottenere la restituzione dell'immobile.

L'art. 337 sexies c.c. infatti anche se sancisce che "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio" non deve essere interpretata in modo automatico. Occorre infatti sempre esaminare che la convivenza non sia contraria all'interesse dei figli, se questo non accade, la casa familiare deve restare al genitore che convive con la prole, senza che rilevi la nuova coabitazione.

Nuovo convivente, niente revoca della casa familiare

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Già la Cassazione del resto, con la sentenza n. 16171/2014, si è espressa negli stessi termini. La Suprema Corte infatti ha respinto il ricorso sollevato nei confronti della sentenza della Corte d'Appello che ha negato la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare disposta dal Tribunale in favore del genitore assegnatario della prole.

Questo il motivo del rigetto "i giudici d'appello hanno confermato la persistenza dell'interesse dei due figli minorenni delle parti a mantenere la convivenza nell'habitat domestico con la madre affidataria e ciò anche verificando se la presenza nell'alloggio della nuova persona fosse pregiudizievole per i minori, al riguardo osservando che non era specificamente emerso che per loro fosse nociva o diseducativa."

Prevale sempre l'interesse dei figli

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Questa giurisprudenza è il frutto anche dell'importantissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 308/2008, investita della questione di legittimità dell'art. 155 quater c.c. nella parte in cui prevedeva la cessazione dell'assegnazione della casa familiare, qualora l'assegnatario fosse andato a convivere more uxorio o avesse contratto nuovo matrimonio.

Questione ritenuta infondata dalla Consulta, in quanto la norma deve essere interpretata nel senso che è necessario salvaguardare sempre e prioritariamente l'interesse dei figli minori (compresi quelli del nuovo convivente siano essi minorenni o maggiori di età, ma economicamente non autosufficienti). Il giudice in questi casi infatti è tenuto sempre a bilanciare la nuova convivenza della madre con il preminente interesse del figlio convivente.

Per la Consulta in sostanza "La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore."


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