La Corte di Cassazione apre a un appello-bis. "Marco non sarebbe morto con soccorsi tempestivi". Soccorsi tempestivamente attivati dai Ciontoli avrebbero scongiurato esiti infausti

di Lucia Izzo - Se i soccorsi fossero stati tempestivi, Marco Vannini non sarebbe morto. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9049/2020 (sotto allegata) annullando con rinvio la sentenza della Corte d'Assise che aveva condannato Antonio Ciontoli (e i suoi familiari) per l'omicidio dell'allora fidanzato della figlia, riqualificando però l'imputazione del principale imputato in quella di omicidio colposo e riducendogli la pena da 14 a 5 anni di reclusione. Per gli Ermellini la vicenda non è conclusa e sarà necessario un appello-bis.

L'omicidio di Marco Vannini

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Cosa accadde nella tarda serata del 17 maggio 2015 è tristemente noto: mentre era nell'abitazione della famiglia Ciontoli a Ladispoli, Marco Vannini veniva raggiunto da un colpo della pistola semiautomatica appartenente ad Antonio Ciontoli, lasciata incustodita nella stanza da bagno e da questi detenuta per ragioni di servizio in qualità di appartenente alla Marina Militare. Un colpo che la difesa degli imputati descrive come partito "colposamente" mentre si stava "simulando uno scherzo" e che raggiunse Vannini mentre questi stava facendo la doccia.


La Suprema Corte, tuttavia, si sofferma sulla seconda parte della condotta che vide coinvolto non solo Antonio Ciontoli, ma anche i suoi familiari: nonostante il ferimento del Vannini, infatti, i soccorsi vennero ritardati, agli operatori del 118 e al personale paramedico fornite informazioni false e fuorvianti, la ferita, di cui i Ciontoli si erano accorti, venne occultata.


A causa del ritardo, le condizioni della vittima peggiorarono progressivamente. In particolare, secondo i giudici, la morte del ragazzo sopraggiunse quale conseguenza sia delle lesioni causate dal colpo di pistola sia della «mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l'effetto infausto.

Omissione di soccorso

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Per la Cassazione può certamente muoversi un addebito di omissione di soccorso anche nei confronti dei familiari, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Assiste d'Appello. Gli imputati, infatti, secondo la ricostruzione delle due sentenze, non appena avvertirono il forte rumore provocato dallo sparo, accorsero nella stanza da bagno e si trovarono di fronte a un ferito, come richiede la disposizione incriminatrice di cui all'art. 593 del codice penale.

Anche Antonio Ciontoli, dopo aver colpito Marco Vannini, venne a trovasi di fronte un ferito e quindi anche lui fu immediatamente gravato dall'obbligo giuridico di attivarsi per dare avviso di quanto accaduto e assicurare un soccorso alla vittima.

Se il colpo partì accidentalmente, come dichiarato dal Ciontoli, in quanto egli riteneva l'arma scarica, egli dovette allora essere sorpreso da un fatto per lui non prevedibile e, al pari degli altri, si trovò al cospetto di un ferito bisognoso di soccorso. Ciò a meno che egli non avesse sparato con la volontà di ferire o uccidere, visto che l'ordinamento non può logicamente assegnare un obbligo di soccorso alla persona che la situazione di pericolo ha volontariamente causato sin da subito con il proposito di ledere o uccidere.

Condotta omissiva di tutti gli imputati

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Tutti gli imputati intervennero, con le loro condotte sostanzialmente omissive, dopo che il ferimento di Marco Vannini si era già verificato, e quindi incisero sull'aggravamento delle sue condizioni, violando un obbligo di intervento qualitativamente diverso dal mero obbligo di soccorso ed espressivo di una posizione di garanzia e non, come affermato dal giudice a quo, di un generale dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.

Come accertato nei giudizi di merito, l'esplosione asseritamente colposa del colpo di pistola causò una ferita definita dai periti "atipica" anche per la lunga sopravvivenza del ferito "non ordinaria" nei casi di ferita di arma da fuoco. Si ebbe dunque un lungo lasso temporale durante il quale Ciontoli e i suoi familiari si preso cura di Marco Vannini, che pure non perse conoscenza.

Tutti i familiari, secondo la Suprema Corte, presero parte alla gestione delle conseguenze dell'incidente: si informarono di quanto accaduto, recuperarono la pistola e provvidero a riporla in luogo sicuro, rinvennero il bossolo, eliminarono le macchie di sangue con strofinacci e successivamente composero una prima volta il numero telefonico di chiamata dei soccorsi. Questa sequenza di azioni rende chiaro come Antonio Ciontoli e i suoi familiari assunsero volontariamente verso Maro Vannini, rimasto ferito nella propria abitazione, un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenza dannose per i suoi beni, anzitutto la vita.

Reticenza dei familiari

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Non persuadono gli Ermellini, inoltre, le argomentazioni utilizzaste dal giudice d'appello per sostenere l'affermazione della colpa, in luogo del dolo, nei confronti dei Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo. Tutti gli imputati, infatti, ebbero cognizione che era stato sparato un colpo, oltre che per il rumore avvertito, anche per il bossolo che Federico Ciontoli rinvenne subito dandone immediata comunicazione agli altri.

Dal momento in cui avvertirono il rumore dello sparo, spiega la Corte, tutti i familiari di Antonio Ciontoli presero parte alla gestione dell'incidente e, sino all'arrivo degli operatori sanitari del 118, non abbandonarono la scenda e presenziarono a tutti i momenti, noti, attraverso cui il dramma si svolse.

I giudici di merito non si sarebbero, inoltre, soffermati adeguatamente sul comportamento di Federico Ciontoli che prese l'iniziativa di chiamare i soccorsi e al telefono si mostrò consapevole delle gravi condizioni in cui versava Vannini. Egli, tuttavia, alla domanda di cosa fosse successo si mostrò reticente e non riferì, benché richiesto, qualcosa che sapeva. Lo stesso fece Maria Pezzillo intervenuta successivamente al telefono.

Gli Ermellini muovono analoghe osservazioni nei confronti di Martina Ciontoli per quanto riguarda un episodio successivo: la ragazza, infatti, comunicò all'infermiera intervenuta presso l'abitazione della famiglia di non sapere cosa fosse successo in quanto non era stata presente.

Sul punto, secondo la Cassazione, si coglie anche più della reticenza poiché la ragazza, presente o meno che fu al momento dello sparo in bagno, certamente accorse subito sul luogo e dunque ebbe sul fatto le stesse informazioni degli altri suoi familiari.

Anche Federico Ciontoli, quando l'infermiera entro in casa, scelse di tacere sere e di non correggere l'informazione "generica e fuorviante" data dal padre circa i sintomi di Vannini e in relazione a quanto accaduto. Lo stesso fece Maria Pezzillo. Se i presenti, conclude la Corte, avessero indirizzato i sanitari mostrando la ferita (che era stata da loro pulita e coperta con abiti puliti) l'operatrice avrebbe potuto sfruttare quelle informazioni preziose per orientare i soccorsi.

Fornendo quelle preziose informazioni, dunque, non si sarebbe perso del tempo nel tentativo di comprendere le ragioni di un forte malessere che tutti gli astanti potevano, sol che avessero voluto, spiegare.


Scarica pdf Cassazione Penale, sent. 9049/2020

Foto: 123rf.com
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