Lo studio associato può agire in giudizio per i diritti di credito vantati dai singoli associati se l'ordinamento interno lo prevede

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con ordinanza n. 3850/2020 (sotto allegata), dichiarando superato il precedente orientamento giurisprudenziale, chiarisce che lo studio professionale può agire in giudizio per far valere il diritto di credito del singolo professionista, se gli accordi intercorsi tra gli associati lo prevedono. La personalità della prestazione non è incompatibile con la titolarità del credito da parte dello studio.

Lo studio professionale può agire per il singolo professionista?

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Uno studio professionale associato, con decreto ingiunge a una cliente il pagamento di 41.873,45 euro dovuti per le prestazioni professionali rese, consistenti nella stima della situazione patrimoniale del suo ex coniuge. La donna si oppone al decreto contestando la legittimazione attiva dello studio, la prestazione professionale resa e l'entità delle somme richieste.

Il Tribunale accoglie l'eccezione relativa alla legittimazione attiva dello studio professionale ad agire per i compensi delle prestazioni professionali, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara inammissibile l'intervento di due soci dell'associazione.

Legittimazione attiva dello studio in giudizio

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Lo studio professionale ricorre in appello e la Corte ribalta la decisione del Tribunale, confermando il decreto ingiuntivo e ritenendo sussistente la legittimazione attiva dello studio associato ai sensi dell'art. 36 c.c. poiché lo stesso può porsi come un "autonomo centro di imputazione di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati."

Tale aspetto è emerso anche dal tenore dello statuto e dell'atto costitutivo dello studio. I membri hanno infatti deciso di conferire allo studio ogni mandato, incarico e ogni effetto economico conseguente allo svolgimento dell'attività professionale. Dalle prove è emersa la prestazione di stima del patrimonio dell'ex marito dell'assistita, che proprio grazie a questa attività, in sede di divorzio, ha ottenuto risultati molto positivi in termini economici. Adeguata quindi la quantificazione della somma richiesta, stante il benestare dell'ordine dei dottori commercialisti e il metodo di calcolo adottato che raccorda il compenso a quello corrisposto al legale della signora.

Personalità prestazione compatibile con la titolarità del credito dello studio

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Parte soccombente ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza. Con il primo ripropone la questione del difetto di legittimazione attiva dello studio associato nell'agire per conto dei propri membri. Con il secondo invece, lamenta l'assenza di prove relativamente alla prestazione professionale svolta, dalla stessa non richiesta.

La Cassazione, con ordinanza n. 3850/2020 rigetta il ricorso, così motivando la sua decisione.

Infondato il motivo con cui la ricorrente lamenta la carenza di legittimazione attiva dello studio ad agire per il compenso relativo all'attività resa dal singolo professionista. Giurisprudenza recente ritiene infatti che "L'art. 36 cod. civ, stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati." Se sussistono queste condizioni il giudice deve riconoscere allo studio la legittimazione attiva ad agire.

Da ultimo poi è stato precisato che la personalità della prestazione non è compromessa dall'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato a cui può essere attribuita la titolarità dei crediti vantati dai singoli associati per le prestazioni rese singolarmente. Nel caso di specie la Corte d'Appello ha accertato che nello statuto e nell'atto costitutivo la presenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano lo studio ad agire per i singoli, accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso stante l'accertamento della Corte d'Appello dello svolgimento della prestazione professionale da parte dello studio. La stima realizzata è stata prodotta e utilizzata in giudizio, senza che rivesta rilievo alcuno l'espressione "appunti preliminari sulla situazione patrimoniale e reddituale del dott…".

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 3850/2020

Foto: 123rf.com
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