La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 13060/02) ha stabilito che, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio, non può essere preso in considerazione l'apporto di persone estranee al nucleo familiare poichè il criterio del contributo personale o economico fornito dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio esige la provenienza diretta del contributo stesso. Peraltro, la Corte ha precisato che non sarebbe ragionevole né conforme a giustizia, attraverso l'aumento dell'assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare l'incremento del patrimonio familiare favorito dall' intervento liberale di terzi”.
Corte di Cassazione (sent. 13060/02)
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