Per la Cassazione, va sanzionato l'avvocato che non si presenta a due udienze penali per difendere due imputati diversi senza addurre un legittimo impedimento a comparire

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 2506/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie uno dei motivi di ricorso di un avvocato, respingendo gli altri due, confermando in questo modo l'illecito disciplinare conseguente alla mancata comparizione del legale a due udienze penali in cui avrebbe dovuto assistere due diversi imputati senza addurre alcun legittimo impedimento. Solo una riduzione della pena per l'avvocato quindi, nessuna assoluzione.

Procedimento disciplinare

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Al Consiglio dell'Ordine di Milano viene segnalato dalla Cancelleria penale del Tribunale locale che uno degli avvocati iscritti non aveva preso parte a due udienze in cui erano imputati due soggetti, senza addurre alcun impedimento legittimo.

Il Consiglio decide quindi di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del difensore contestandogli diversi addebiti, tra cui quella di non aver preso parte a due udienze penali in difesa degli imputati, senza addurre un legittimo motivo d'impedimento e senza provvedere alla nomina di un sostituto processuale. Al termine del procedimento il COA, per l'illecito disciplinare accertato decide d'irrogare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.

L'avvocato sospeso ricorre al Consiglio nazionale Forense che però respinge la doglianza del ne bis in idem sollevata dal difensore, perché i fatti a cui si riferisce la violazione fanno riferimento a due udienze diverse in cui avrebbe dovuto assistere due imputati diversi. Conclude quindi per l'adeguatezza della sanzione irrogata, stante la natura dei fatti e la recidiva specifica.

Il ricorso in Cassazione

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Il legale a questo punto però si rivolge alla Corte di legittimità lamentando l'omessa contestazione da parte del COA della recidiva specifica, che è stata presa in considerazione per la quantificazione della sanzione da parte del CNF e denunciando il mancato riconoscimento del ne bis in idem o in alternativa, della continuazione tra illeciti "avuto riguardo al mancato riconoscimento della rilevanza impeditiva della condanna per la presenza di precedenti disciplinari riguardanti altri procedimenti riferibili alla stessa violazione conseguente alla mancata partecipazione ingiustificata ad udienze penali quale difensore di fiducia di altri imputati."

Sanzione per l'avvocato che non si presenta a due udienze senza motivo

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La Cassazione con la sentenza

n. 2506/2020 respinge il motivo del ricorso con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del ne bis in idem. I fatti posti a fondamento dei contestati illeciti disciplinari infatti non sono gli stessi in quanto riferiti a due imputati diversi e a due udienze diverse. Non è stato provato inoltre che la condanna da parte del COA, relativa ai precedenti disciplinari era definitiva nel momento in cui è stata emanata la sentenza impugnata. Per quanto riguarda la continuazione, la doglianza è generica e si riferisce a una circostanza nuova per cui è da ritenersi inammissibile. Privo di fondamento anche il primo motivo, mentre è da ritenersi fondato quello relativo al divieto della reformatio in peius della sentenza, perché il Cnf, dopo aver escluso un addebito contestato al difensore dal COA avrebbe dovuto ridurre la pena, non confermare quella già irrogata. Gli Ermellini accogliendo solo il secondo motivo del ricorso dispongono quindi la cassazione della sentenza per un nuovo esame al CNF in diversa composizione per la determinazione della pena in melius in favore del ricorrente.

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Scarica pdf Cassazione n. 2506-2020

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