La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 29857/2006) ha stabilito che le armi antiche, anche se risalenti a molto tempo fa, devono essere denunciate alla Pubblica Autorità, pena una denuncia penale.
I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno precisato che quand'anche “si trattava di arma antica, in quanto costruita anteriormente al 1890, peraltro funzionante, come accertato attraverso consulenza tecnica, la sua detenzione senza denuncia integrava certamente un reato, che, in relazione all'art. 697 c.p., invece che nel più grave delitto di cui all'artt. 2 e 7 della legge n. 865 del 1967, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, pur astrattamente prospettabile posto che l'arma era perfettamente funzionante” e che il ricorrente non può lamentarsi “della qualificazione del fatto ascritto come contravvenzione ai sensi dell'art. 697 c.p., il quale, anche dopo le innovazioni di cui alla legge n. 497 del 1974, che punisce come delitto la detenzione abusiva di armi, ha continuato a sanzionare come contravvenzione tutti i fatti di detenzione abusiva di armi non rientranti nella nuova previsione normativa, o perché colposi ovvero perché relativi a munizioni ovvero ad armi non immediatamente qualificabili come armi comuni da sparo”.
Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di condanna per detenzione abusiva di armi inflitta in primo grado ad un signore che deteneva un'arma eredita dal padre e risalente al XIX secolo, omettendo di effettuare la denuncia, e per questo era stato condannato a pagare una multa di 350,00 euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza dell’elemento psicologico in ordine al reato di omessa denuncia delle armi già possedute dal suo defunto genitore, posto che aveva presentato la denuncia di possesso in buona fede, senza verificarne la effettiva presenza ed in seguito, quando aveva ritrovato il fucile marca Boyard, lo aveva consegnato all’autorità, così evidenziando l’assenza di qualsiasi volontà di sottrarsi agli obblighi di denuncia in materia di armi.
Occorre però considerare che il reato contestato all’imputato è contravvenzione per la cui sussistenza no è necessario il dolo e cioè la volontà di sottrarre le armi alla conoscenza ed al controllo dell’autorità, bensì la semplice colpa (art. 42, co. 3, c.p.) e cioè la negligenza ovvero la trascuratezza, come nel caso in esame in cui il ricorrente, dopo aver presentato la denuncia delle armi già detenute dal suo genitore, da cui le aveva ereditate, ha poi omesso di verificare la permanenza delle stesse nel luogo in cui si trovavano e quindi di denunciare all’autorità la loro successiva sparizione.
Non rileva quindi l’eventuale buona fede dell’imputato il quale aveva dei precisi obblighi in relazione alle armi ereditate dal padre, che andavano ad aggiungersi a quelle già di sua proprietà, e non li ha rispettati.
Non è poi vero che l’imputato non avesse controllato la presenza fisica delle armi ereditate dal padre al momento della loro denuncia all’autorità, limitandosi a presentare la denuncia sulla base dei documenti, poiché non ha denunciato, ad esempio, il fucile Mavi che documentalmente proveniva dall’eredità del padre, mentre invece ne ha denunciate altre, evidentemente sulla base del loro riscontro fisico dopo il decesso del padre.
Il primo motivo è quindi infondato.
È infondato anche il secondo motivo attinente alla detenzione senza denuncia del fucile antico marca Sabatti, che, ad avviso del ricorrente, costituirebbe fatto non sanzionato penalmente.
Premesso che si trattava di arma antica, in quanto costruita anteriormente al 1890, peraltro funzionante, come accertato attraverso consulenza tecnica, la sua detenzione senza denuncia integrava certamente un reato, che, in relazione all’art. 697 c.p., invece che nel più grave delitto di cui all’artt. 2 e 7 della legge n. 865 del 1967, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, pur astrattamente prospettabile posto che l’arma era perfettamente funzionante (v. Cass. sez. I n. 9898 del 1983).
Non può pertanto il ricorrente lamentarsi della qualificazione del fatto ascritto come contravvenzione ai sensi dell’art. 697 c.p., il quale, anche dopo le innovazioni di cui alla legge n. 497 del 1974, che punisce come delitto la detenzione abusiva di armi, ha continuato a sanzionare come contravvenzione tutti i fatti di detenzione abusiva di armi non rientranti nella nuova previsione normativa, o perché colposi ovvero perché relativi a munizioni ovvero ad armi non immediatamente qualificabili come armi comuni da sparo (v. Cass. sez. I n. 6064 del 1984; Cass. sez. I n. 9958 del 1984).
Quanto al terzo motivo di ricorso, non è vero che la contravvenzione di omessa denuncia di cinque cartucce non sia stata contestata e ritenuta tale in sentenza, poiché a pag. 7 della sentenza impugnata è espressamente riferito che la detenzione di cinque cartucce marca Winchester è stata oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p., posto che non risultavano denunciate alla competente autorità di PS e della stessa l’imputato è stato ritenuto responsabile.
È infine pretestuoso anche l’ultimo motivi di ricorso.
Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova del possesso da parte sua della pistola Bowling per cui l’omessa denuncia di smarrimento non sarebbe sanzionabile in assenza della prova della detenzione effettiva che ne costituirebbe il presupposto.
È stato però l’imputato personalmente a denunciare il possesso dell’arma, ben sapendo che cosa denunciava, tanto è vero che altre armi pure già denunciate dal defunto padre non sono poi state denunciate dall’attuale imputato, per cui non si vede quale altra prova del possesso avrebbe potuto e dovuto dare l’accusa una volta che si trattava di armi provenienti dal padre dell’imputato, che si trovavano nella sua casa e che l’imputato ha denunciato di avere ricevuto in eredità dal padre.
Il ricorso dell’imputato deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 13 gen. 2006.
Depositata l’8 settembre 2006.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 29857/2006MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza dell’elemento psicologico in ordine al reato di omessa denuncia delle armi già possedute dal suo defunto genitore, posto che aveva presentato la denuncia di possesso in buona fede, senza verificarne la effettiva presenza ed in seguito, quando aveva ritrovato il fucile marca Boyard, lo aveva consegnato all’autorità, così evidenziando l’assenza di qualsiasi volontà di sottrarsi agli obblighi di denuncia in materia di armi.
Occorre però considerare che il reato contestato all’imputato è contravvenzione per la cui sussistenza no è necessario il dolo e cioè la volontà di sottrarre le armi alla conoscenza ed al controllo dell’autorità, bensì la semplice colpa (art. 42, co. 3, c.p.) e cioè la negligenza ovvero la trascuratezza, come nel caso in esame in cui il ricorrente, dopo aver presentato la denuncia delle armi già detenute dal suo genitore, da cui le aveva ereditate, ha poi omesso di verificare la permanenza delle stesse nel luogo in cui si trovavano e quindi di denunciare all’autorità la loro successiva sparizione.
Non rileva quindi l’eventuale buona fede dell’imputato il quale aveva dei precisi obblighi in relazione alle armi ereditate dal padre, che andavano ad aggiungersi a quelle già di sua proprietà, e non li ha rispettati.
Non è poi vero che l’imputato non avesse controllato la presenza fisica delle armi ereditate dal padre al momento della loro denuncia all’autorità, limitandosi a presentare la denuncia sulla base dei documenti, poiché non ha denunciato, ad esempio, il fucile Mavi che documentalmente proveniva dall’eredità del padre, mentre invece ne ha denunciate altre, evidentemente sulla base del loro riscontro fisico dopo il decesso del padre.
Il primo motivo è quindi infondato.
È infondato anche il secondo motivo attinente alla detenzione senza denuncia del fucile antico marca Sabatti, che, ad avviso del ricorrente, costituirebbe fatto non sanzionato penalmente.
Premesso che si trattava di arma antica, in quanto costruita anteriormente al 1890, peraltro funzionante, come accertato attraverso consulenza tecnica, la sua detenzione senza denuncia integrava certamente un reato, che, in relazione all’art. 697 c.p., invece che nel più grave delitto di cui all’artt. 2 e 7 della legge n. 865 del 1967, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, pur astrattamente prospettabile posto che l’arma era perfettamente funzionante (v. Cass. sez. I n. 9898 del 1983).
Non può pertanto il ricorrente lamentarsi della qualificazione del fatto ascritto come contravvenzione ai sensi dell’art. 697 c.p., il quale, anche dopo le innovazioni di cui alla legge n. 497 del 1974, che punisce come delitto la detenzione abusiva di armi, ha continuato a sanzionare come contravvenzione tutti i fatti di detenzione abusiva di armi non rientranti nella nuova previsione normativa, o perché colposi ovvero perché relativi a munizioni ovvero ad armi non immediatamente qualificabili come armi comuni da sparo (v. Cass. sez. I n. 6064 del 1984; Cass. sez. I n. 9958 del 1984).
Quanto al terzo motivo di ricorso, non è vero che la contravvenzione di omessa denuncia di cinque cartucce non sia stata contestata e ritenuta tale in sentenza, poiché a pag. 7 della sentenza impugnata è espressamente riferito che la detenzione di cinque cartucce marca Winchester è stata oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p., posto che non risultavano denunciate alla competente autorità di PS e della stessa l’imputato è stato ritenuto responsabile.
È infine pretestuoso anche l’ultimo motivi di ricorso.
Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova del possesso da parte sua della pistola Bowling per cui l’omessa denuncia di smarrimento non sarebbe sanzionabile in assenza della prova della detenzione effettiva che ne costituirebbe il presupposto.
È stato però l’imputato personalmente a denunciare il possesso dell’arma, ben sapendo che cosa denunciava, tanto è vero che altre armi pure già denunciate dal defunto padre non sono poi state denunciate dall’attuale imputato, per cui non si vede quale altra prova del possesso avrebbe potuto e dovuto dare l’accusa una volta che si trattava di armi provenienti dal padre dell’imputato, che si trovavano nella sua casa e che l’imputato ha denunciato di avere ricevuto in eredità dal padre.
Il ricorso dell’imputato deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 13 gen. 2006.
Depositata l’8 settembre 2006.





