
di Valeria Zeppilli - L'abbandono scolastico è un fenomeno che si verifica quando un giovane abbandona gli studi prima di aver conseguito il diploma o un'altra qualifica professionale e, quindi, con il possesso della sola licenza media.
In una società in cui trovare un'occupazione è sempre più complesso, l'abbandono scolastico rappresenta un forte ostacolo all'ingresso nel mondo del lavoro.
- 1. Abbandono scolastico: i dati
- 2. Abbandono scolastico e dispersione scolastica
- 3. Abbandono scolastico: cosa prevede la legge
Abbandono scolastico: i dati
Nonostante ciò, l'abbandono scolastico è molto diffuso e i dati relativi all'Italia sono ancora oggi decisamente allarmanti.
Secondo delle recenti indagini, sono 598mila i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato precocemente l'attività scolastica. Le Regioni nelle quali il fenomeno è più preoccupante sono la Sardegna, la Sicilia e la Calabria, ove l'abbandono scolastico si assesta, rispettivamente, sul 23%, sul 22,1% e sul 20,3%.
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Abbandono scolastico e dispersione scolastica
L'abbandono scolastico non va confuso con la dispersione scolastica, della quale costituisce solo un aspetto.
La dispersione scolastica, infatti, è un fenomeno più ampio, che comprende non solo l'abbandono del proprio percorso di studi, ma anche le sue interruzioni, l'evasione dell'obbligo di frequenza e i ritardi costanti, oltre che il conseguimento di un titolo non conforme alle competenze effettivamente acquisite.
Abbandono scolastico: cosa prevede la legge
Se, come visto, l'abbandono scolastico è un fenomeno allarmante, appare utile comprendere anche quando lo stesso si qualifica come illegittimo e quindi capire fino a quando il nostro ordinamento prevede l'obbligo scolastico e da quando, invece, la scelta di proseguire o meno gli studi è rimessa alla libera determinazione dei ragazzi.
L'obbligo scolastico
L'obbligo scolastico, in Italia, è previsto per almeno dieci anni e riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni di età. A dirlo sono l'articolo 1 della legge numero 296/2006, l'articolo 2 del decreto ministeriale numero 139/2007 e l'articolo della circolare del MIUR numero 101/2010.
Tale obbligo può essere assolto sia nelle scuole statali e paritarie, sia nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, sia attraverso l'istruzione parentale.
In ogni caso, il nostro ordinamento sanziona penalmente (con l'ammenda sino a 30 euro) solo l'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori.