L'abbandono scolastico è un fenomeno distinto rispetto alla dispersione, e che si pone in contrasto con l'obbligo scolastico decennale sancito dalla legge n. 296/2006 e ribadito in altri provvedimenti successivi

Abbandono scolastico, cos'è

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L'abbandono scolastico è un fenomeno che si verifica quando un giovane abbandona gli studi prima di aver conseguito il diploma o un'altra qualifica professionale e, quindi, con il possesso della sola licenza media.

    In una società in cui trovare un'occupazione è sempre più complesso, l'abbandono scolastico rappresenta un forte ostacolo all'ingresso nel mondo del lavoro. Nonostante ciò, l'abbandono scolastico è molto diffuso e i dati relativi all'Italia sono ancora oggi decisamente allarmanti.

    Abbandono scolastico 2022

    Il Documento di Studio e proposta dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza del giugno 2022 (sotto allegata) riporta che: "l'ultima rilevazione disponibile (2021) segnala che la percentuale di abbandono complessivo, per la scuola secondaria di I grado, è stata dello 0,64% (pari a 10.938 alunni), mentre per la scuola secondaria di II grado questo dato ammonta al 3,79% (pari a 98.787 alunni). In totale, dunque, sono circa 110.000 gli alunni che abbandonano annualmente la scuola italiana, oltre a quelli che si perdono nel passaggio dal primo al secondo ciclo. Secondo l'analisi fornita dall'ISTAT (2021), l'abbandono scolastico è un fenomeno complesso e articolato che appare causato da una serie di fattori, tra cui la situazione socioeconomica della persona, il background formativo della famiglia, i fattori di attrazione del mercato del lavoro, il rapporto con la scuola e con i programmi educativi offerti, le caratteristiche individuali e caratteriali della persona."

    Leggi Abbandono scolastico, le cifre shock

    Abbandono scolastico e dispersione scolastica

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    L'abbandono scolastico non va confuso con la dispersione scolastica, della quale costituisce solo un aspetto.

    La dispersione scolastica, infatti, è un fenomeno più ampio, che comprende non solo l'abbandono del proprio percorso di studi, ma anche le sue interruzioni, l'evasione dell'obbligo di frequenza e i ritardi costanti, oltre che il conseguimento di un titolo non conforme alle competenze effettivamente acquisite. Il sopra menzionato documento del garante, definisce in particolare la dispersione scolastica come "la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione e formazione da parte dei giovani in età scolare".

    Abbandono scolastico: cosa prevede la legge

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    Se, come visto, l'abbandono scolastico è un fenomeno allarmante, appare utile comprendere anche quando lo stesso si qualifica come illegittimo e quindi capire fino a quando il nostro ordinamento prevede l'obbligo scolastico e da quando, invece, la scelta di proseguire o meno gli studi è rimessa alla libera determinazione dei ragazzi.

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    L'obbligo scolastico

    L'obbligo scolastico, in Italia, è previsto per almeno dieci anni e riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni di età. A dirlo sono le seguenti norme:

    • articolo 1 comma 622 della legge n. 296/2006: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'";
    • articolo 2 del decreto ministeriale n. 139/2007: "L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo. 2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76."
    • Circolare del MIUR n. 101/2010 che ribadisce:"Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età."

    Tale obbligo può essere assolto sia nelle scuole statali e paritarie, sia nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, sia attraverso l'istruzione parentale.

    Obbligo di vigilanza sul dovere di istruzione e reato

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    Ai sensi dell'art. 5 del dlgs n. 76/2005, contenente la definizione delle norme sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, i soggetti che devono vigilare sul rispetto di tale diritto dovere, sono i seguenti soggetti:

    • i genitori dei minori;
    • coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci;
    • il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
    • il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
    • la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
    • i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del dlgs n. 276/2003 i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
    • il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al dlgs n. 124/2004.

    "In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti."

    Fatta questa premessa, occorre chiarire che solo in un caso, i soggetti a cui la legge riconosce il potere di vigilanza o l'autorità su un minore, commette reato se non gli impartisce o non gli fa impartire senza un giusto motivo. Trattasi della fattispecie di cui all'art. 731 c.p che punisce con la sola pena dell'ammenda fino a 30 euro, chi non si attiva per garantire al minore quantomeno l'istruzione elementare.

    La norma dispone infatti che: "Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30."

    Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 18144/2021: "Il reato di cui all'art. 731 del cod. pen., inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori, ha natura plurioffensiva, atteso che tutela non soltanto l'interesse pubblico dello Stato all'ottemperanza all'obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere una adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 30, comma primo, Cost."

    Il reato è limitato al mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione elementare dopo che il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l'art. 8 della legge n. 1859 del 1962, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all'art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media.

    Scarica pdf La dispersione scolastica in Italia
    Valeria Zeppilli

    Foto: 123rf.com
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