La Cassazione precisa che la liquidazione giudiziale dei compensi agli avvocati va effettuata ex D.M. 55/2014 che prevale sul D.M. 140/2012 in base al principio di specialità

di Lucia Izzo - La liquidazione giudiziale dei compensi agli avvocati va effettuata rispettando quanto previsto dal D.M. 55/2014 il quale, dettando i criteri che il giudice deve rispettare nel regolare le spese di causa, prevale sul D.M. 55/2012 non per mera successione temporale, bensì per rispetto del principio di specialità.


Liquidazione al di sotto del minimo legale

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 681/2020 (qui sotto allegata). La Suprema Corte viene adita in quanto parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia liquidato il rimborso spese di lite al di sotto del minimo legale, al termine di un procedimento, incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, che aveva riconosciuto alla parte l'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo.

Compensi e decreti ministeriali

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La Corte, precisa il rapporto intercorrente tra il decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e il decreto n. 140/2012 emesso dallo stesso Ministero: il primo provvedimento stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), mentre secondo, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".


Tuttavia, richiamando un precedente che fa anche specifico riferimento alla liquidazione delle spese di lite nelle procedure di cui alla legge n. 89/2001 (Cass. n. 1018/2018), gli Ermellini ritengono non condivisibile l'opinione secondo cui il D.M. n. 55/2014 non può considerarsi derogativo del D.M. 140/2012.


Il D.M. n. 140, infatti, risulta essere stato emanato allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale.

Avvocati: compensi liquidati ex D.M. 55/2014

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Viceversa, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè non è il D.M. n. 140 (evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente) a prevalere, bensì il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.


Nel caso di specie, la liquidazione effettuata dalla Corte locale si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare. Per questo il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'Appello per una rinnovata valutazione.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 681/2020

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