La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 5848/2006) ha stabilito che nel cortile comune i condomini, che partecipano alla comunione, possono accedervi anche con mezzi meccanici.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che tale uso deve considerarsi "comune" nel caso in cui l'accesso al cortile con i mezzi meccanici serva ai condomini per accedere ai rispettivi immobili per esercitarvi le attività (anche diverse rispetto a quelle compiute in passato), che non siano vietate dal regolamento condominiale.
I Giudici della Corte hanno poi precisato che l'uso del cortile non può ritenersi condizionato nè dalla natura dell'attività legittimamente svolta nè dall'eventuale, più limitata forma di godimento del cortile stesso praticata in passato.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro





