Per la Cassazione va rivista la condanna per omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa. Deve valutarsi lo stato di significativo turbamento di chi ha sparato e ucciso il ladro

di Lucia Izzo - Da rivedere la condanna per omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa. Alla luce della nuova legge n. 36/2019, che ha modificato il profilo della legittima difesa in caso di violazione di domicilio, il giudice deve soffermarsi sullo stato di significativo turbamento dell'imputato al momento del fatto e valutare se e in qual misura il pericolo in atto, per concretezza e gravità rispetto alla lesione dell'integrità fisica propria o altrui, possa aver determinato nell'agente un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 49883/2019 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo e annullando la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla causa di non punibilità di cui al comma 2 dell'art. 55 c.p., introdotto dalla L. n. 36/2019.


Omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa

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Il ricorrente viene condannato dai giudici di merito per omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa. In particolare, dopo essersi svegliato nottetempo a causa di rumori sospetti, aveva notato che un malintenzionato stava cercando di introdursi in casa sua dalla finestra sul balcone, lasciata aperta per il caldo, che dava sulla camera da letto in cui dormivano i suoi tre figli.


L'imputato, imbracciato un fucile legalmente detenuto, era uscito sul balcone e aveva fatto fuoco all'indirizzo dell'uomo che, accortosi di essere notato, si era allontanato nascondendosi nel cortile antistante l'abitazione, per verificare se il furto fosse definitivamente sfumato o meno. E qui era stato raggiunto dagli spari che, colpendo organi vitali, lo avevano ucciso sul colpo.


I giudici di merito sottolineano come il ladro avesse momentaneamente desistito dall'azione illecita e tale circostanza non avrebbe più richiesto la lesione fisica dell'aggressore; nella nuova posizione sarebbe stato sufficiente a interrompere l'azione criminosa il solo uso dimostrativo dell'arma, senza sparare invece ad altezza uomo. Da qui la considerazione dell'azione eccessiva da parte dell'imputato, caratterizzata da una condotta gravemente imprudente e non più proporzionata all'offesa effettivamente in essere nel momento in cui era stato esploso il colpo.

Niente legittima difesa

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Gli Ermellini ritengono che sia stata correttamente esclusa la causa di giustificazione della legittima difesa, sia reale che putativa, e che tale conclusione non muti a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla legge n. 36/2019, promulgata nel corso del giudizio.

Nonostante la riforma, la menzionata scriminante continua a postulare di tre elementi: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un proprio o altrui diritto, la necessita di reagire a scopo difensivo e la proporzione tra difesa e offesa.

Nel caso di specie, secondo la Corte, non viene in rilievo la nuova previsione secondo cui agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone. Il ladro, infatti, non tentò di introdursi in casa dell'imputato con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione.

Rapporto di proporzione a seguito della novella

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Ancora, secondo la Cassazione, continua a trovare applicazione il principio secondo cui è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (cfr. Cass. n. 51262/2017).

E questa conclusione non può dirsi venuta meno a seguito dell'inserimento dell'avverbio "sempre" ad opera della recente "novella", potendo a esso attribuirsi un mero significato rafforzativo della presunzione posta dalla norma.

In quest'ottica, l'uso di un'arma, purché legittimamente detenuta, può dirsi reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a patto che il pericolo di offesa a un diritto (personale o patrimoniale) sia attuale e che l'impiego dell'arma quale in concreto avvenuto sia necessario a difendere l'incolumità propria o altrui o anche soltanto i beni se ricorra pur sempre un pericolo di aggressione personale.

Non scriminato l'uso dell'arma in assenza di pericolo concreto e attuale

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Non potrà dirsi scriminato, invece, l'impiego offensivo di un'arma contro la persona che, pur trovandosi ancora illecitamente all'interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l'attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva, dovendosi questa ritenere ingiustificata qualora difetti il carattere della necessita alla difesa.

La presunzione di proporzione circa l'uso dell'arma potrà dirsi operante se il reo non desiste dall'azione criminosa e sussiste il pericolo, ancorché non attuale, e pur tuttavia concreto, che questa possa trasmodare in un'aggressione alla persona.

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il ladro si trovava in una posizione di attesa e la situazione di pericolo non era attuale al punto a giustificare l'uso preventivo della micidiale arma impiegata per far fuoco contro la persona. Non opera, dunque, la presunzione di proporzionalità poiché manca quel pericolo attuale che l'art. 52, primo comma, c.p. continua a richiedere.

È nemmeno poteva dirti sussistente il pericolo di offesa ai beni, pur attuale, ma scemato, non essendosi ravvisato, anche per la distanza e la reciproca posizione, un pericolo di aggressione alla persona. Tale conclusione si impone, oltre che dall'interpretazione del codice penale, anche dal doveroso rispetto delle previsioni ricavabili dalla costituzione lette nel'ottica degli obblighi internazionali assunti dallo stato, richiamati nel provvedimento.

Eccesso colposo e stato di grave turbamento

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Ma la vicenda non si conclude qui, poiché i magistrati della Cassazione ritengono di accogliere la doglianza secondo cui la condotta del ricorrente potrebbe rientrare nel novellato art. 55 c.p. stante l'accertato stato di grave turbamento in cui, secondo la sentenza impugnata, si trovo l'imputato in conseguenza della situazione di pericolo in atto.

La legge n. 36/2019 ha infatti inciso significativamente sull'istituto e ristretto l'ambito del penalmente rilevante, in particolare escludendo la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Pur non essendo facile ricostruire un elemento psicologico interno come il grave turbamento che la legge vuole prodotto dalla situazione di pericolo in atto del soggetto agente al momento del fatto, il giudice di merito dovrà agganciare il giudizio a parametri oggettivi.

La valutazione del giudice

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Se da un lato sono irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti e/o diverse, dall'altro andrà verificato, con un giudizio calibrato sulla globale considerazione di tutti gli elementi della situazione di specie, se e in qual misura il pericolo in atto, per concretezza e gravità rispetto alla lesione dell'integrità fisica propria o altrui possa aver determinato nell'agente un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa.

Per l'esclusione di responsabilità, la gravità del turbamento dovrà essere parametrata anche alla gravità del rimprovero che discenderebbe dall'applicazione degli ordinari parametri di ricostruzione del profilo di colpa. Altri utili parametri potranno essere l'analisi sulla maggiore o minore lucidità e freddezza che hanno contraddistinto l'azione difensiva anche nei momenti a essa immediatamente precedenti e successivi.

Il giudice del rinvio dovrà compiere ex novo questa complessa valutazione e accertare se, in primo luogo, nel far fuoco contro il ladro provocandone la morte l'imputato, pur eccedendo i limiti imposti dalla necessità, abbia commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, anziché soltanto dei beni, perché la nuova causa di non punibilità opera solo nel primo caso. Superato positivamente il primo vaglio andrà valutato se l'uomo abbia agito in stato di minorata difesa ovvero grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Scarica pdf Cass., III civ., sent. n. 49883/2019

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