L'occasione dell'errata diagnosi di un tumore è stata utilizzata dalla Cassazione per chiarire i confini del giudizio equitativo nella responsabilità medica

di Valeria Zeppilli - Anche il risarcimento del danno subito dai parenti di un paziente per l'errata diagnosi di un tumore può essere determinato attraverso un giudizio in via equitativa e proprio una vicenda del genere è stata utilizzata di recente dalla Corte di cassazione (nella sentenza numero 29493/2019 sotto allegata) per soffermarsi su tale particolare modalità di liquidazione dei danni.

Errata diagnosi

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La decisione dei giudici riguardava l'errata diagnosi di una patologia tumorale, dalla quale era risultato un trattamento terapeutico improprio che aveva ridotto del 35% le probabilità di sopravvivenza del paziente per ulteriori cinque anni.

La liquidazione del danno ai parenti del paziente

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Nel determinare l'ammontare del risarcimento del danno, il giudice del merito aveva fatto ricorso ai valori tabellari dell'invalidità biologica, assumendoli, però, solo come parametro di riferimento dell'importo monetario base per poter convertire in denaro la perdita della possibilità di sopravvivenza.

Considerando che l'interesse leso si identificava nella conservazione della vita e non nell'invalidità biologica, il giudice aveva quindi applicato l'importo corrispondente all'invalidità massima di un soggetto dello stesso sesso e della stessa età della vittima stabilito dalle Tabelle di Milano e lo aveva incrementato del 25% tenendo conto della particolare entità del danno, valutata considerando le condizioni familiari della paziente e la giovanissima età del figlio.

Così facendo, aveva determinato il valore unitario di ogni anno di possibilità di sopravvivenza.

La valutazione equitativa

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Tale ragionamento è stato compiuto tenendo conto che il potere discrezionale conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile in materia di valutazione equitativa del danno non dà luogo a un giudizio di equità in senso stretto, ma a un giudizio di diritto che si connota per la cosiddetta "equità giudiziale correttiva od integrativa, e che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare".

Non si tratta insomma di una liquidazione equitativa pura né tanto meno di arbitrio, ma di un giudizio suffragato da criteri obiettivi idonei a valorizzare le singole variabili e, in quanto tale, da ritenersi pienamente legittimo.

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 29493/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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