In arrivo una nuova mediazione per lo scioglimento delle comunioni, condotta da un avvocato o da un notaio e utile anche in caso di mancata conciliazione

di Valeria Zeppilli - Anche in caso di contrasti, sarà ben presto possibile sciogliere le comunioni senza dover passare per forza dal tribunale, ma affidandosi a un avvocato o a un notaio.

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Il ddl di riforma del processo civile approvato nei giorni scorsi dal Governo, infatti, disegna un nuovo procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo di quello previsto dal decreto legge n. 28/2010, dedicato proprio allo scioglimento delle comunioni.

Comunioni: tentativo di conciliazione dall'avvocato

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In sostanza, salvi i casi di ricorso al procedimento di divisione a domanda congiunta disciplinato dall'articolo 791-bis del codice di procedura civile, lo scioglimento giudiziale delle comunioni dovrà essere preceduto da un procedimento di mediazione da svolgersi, alla presenza di tutti i litisconsorti necessari, dinanzi a un notaio o un avvocato. Per poter condurre il procedimento, tali professionisti dovranno essere iscritti nell'elenco di coloro che provvedono alle operazioni di vendita.

Il ruolo dell'avvocato e del notaio

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Operativamente, il notaio o l'avvocato incaricato di gestire la mediazione dovrà, innanzitutto, indicare alle parti la documentazione necessaria per giungere allo scioglimento della comunione e, solo dopo averla acquisita, potrà esperire il tentativo di conciliazione vero e proprio, ponendo in essere tutte le attività a tal fine necessarie.

L'ammontare del compenso riconosciutogli sarà individuato da un apposito decreto ministeriale.

Conciliazione fallita: la relazione

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Anche laddove la conciliazione non dovesse andare a buon fine, il risultato dell'attività svolta in questa fase non andrà perduto.

L'avvocato o il notaio che avrà gestito la mediazione, infatti, dovrà comunque predisporre una relazione complessiva nella quale individuare i beni oggetto della comunione e indicare con esattezza i documenti eventualmente ancora mancanti. In particolare, con riferimento agli immobili, nella relazione andrà posta particolare attenzione a ciò che c'è e ciò che manca ai fini di una corretta individuazione catastale dei beni e alla loro regolarità urbanistica.

L'importanza della relazione sulla comunione

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Tale relazione assumerà un ruolo fondamentale nel successivo giudizio, che partirà con una marcia in più, ovverosia contando sul lavoro già in precedenza svolto dall'avvocato o dal notaio.

Secondo le previsioni del disegno di legge di riforma del processo civile, infatti, la relazione non resterà "carta straccia" ma dovrà essere depositata in giudizio dalla parte interessata allo scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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