Domani le prove scritte per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Ecco i criteri di valutazione degli elaborati dei candidati, nonché i divieti in sede d'esame

di Lucia Izzo - Inizierà a partire da domani l'esame che vedrà migliaia di aspiranti avvocati in tutta Italia impegnati per ottenere l'agognata abilitazione all'esercizio della professione forense.


E mentre si avvicinano le date delle prove scritte (fissate per il 10, 11 e 12 dicembre), la Commissione Centrale per l'esame di Stato ha reso noti i criteri per la valutazione degli elaborati scritti in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni e al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

Prove scritte: i criteri di valutazione

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Tra i criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti dei candidati spicca, in primis, la correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica, nonché la padronanza del lessico italiano e giuridico. Si terrà conto anche della chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza degli elaborati, nonché del rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche.

Il candidato dovrà dimostrare una concreta capacità di risolvere problemi giuridici, anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali, nonché la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere, nonché capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà.

Si evidenzia che il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito, tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali andranno adeguatamente virgolettati o comunque dovranno esserne indicati gli estremi giurisprudenziali.

L'elaborato dovrà essere coerente con la traccia assegnata, con esauriente e pertinente indicazione dell'impianto normativo di riferimento. Quanto alle conclusioni raggiunte si richiede capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario.

Atto giudiziario: padronanza delle tecniche di persuasione

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Il candidato dovrà dimostrare padronanza delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

Ancora, sempre alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario

in materia civile, penale o amministrativa, si guarderà alla sussistenza nell'elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall'ordinamento per la redazione dell'atto oggetto specifico della prova scritta (ad es. per l'atto di citazione: curia adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto e diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti).

Divieti in sede d'esame

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Anche per quest'anno sarà dunque consentita la consultazione, da parte dei candidati, di codici corredati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, alla rigorosa condizione che sia riportato esclusivamente il testo delle sentenze in questione, ancorché ordinate organicamente secondo criteri di logica giuridica, con esclusione, quindi, di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa, ivi compresi codici contenenti schemi e tabelle. Sono ammessi i vocabolari italiano/lingua straniera e i dizionari dei sinonimi.


Si rammenta, inoltre, il divieto di introdurre nelle aule d'esame, a pena di esclusione dalla prova, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, nonché telefoni cellulari, agende elettroniche, computer e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.


È severamente vietato che i candidati abbandonino il posto loro assegnato per interloquire con altri candidati o con i componenti delle sottocommissioni. È altresì vietato uscire dall'aula dell'esame, pena l'esclusione, nonché l'utilizzo dei servizi igienici per le prime due ore dalla lettura delle tracce d'esame, salve motivate esigenze autorizzate dal Presidente della sottocommissione.

Correzioni entro gennaio 2020. Stretta sul plagio

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La correzione degli elaborati comincerà entro il 21 gennaio 2020 per concludersi entro il 21 giugno, data prorogabile per una sola volta e per non oltre ulteriori 90 giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

Qualora le Sottocommissioni, in sede di correzione e valutazione degli elaborati scritti, rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si procederà all'annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata tale anomalia. Qualora la Sottocommissione riesca a individuare il candidato plagiante, dovrà procedere all'esclusione solo di quest'ultimo.


Foto: 123rf.com
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