In una recente pronuncia (Sent. n. 18269/2006) la Corte di Cassazione è tornata sul tema del demansionamento stabilendo che è possibile per il datore di lavoro procedere ad una modifica in senso peggiorativo delle mansioni del lavoratore qualora ciò sia frutto di un accordo finalizzato ad evitare il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore stesso.
Più in particolare ha precisato che "L'art. 2103 c.c., nella parte in cui prevede la nullità di qualsiasi pattuizione che introduca modifiche peggiorative della posizione del lavoratore, non opera allorché il patto peggiorativo corrisponda all'interesse del lavoratore medesimo. Ed in effetti, il diritto alla tutela della posizione economica e professionale del lavoratore – che l'art. 2103 c.c. realizza attraverso la previsione della nullità di ogni pattuizione contraria – deve trovare contemperamento con la tutela di altri interessi prioritari del lavoratore subordinato, quale quello alla conservazione del posto di lavoro; per cui deve ritenersi legittima una interpretazione non restrittiva della disposizione."
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