Ai migranti respinti collettivamente verso la Libia spettano 15.000 euro ciascuno e il riconoscimento del diritto di accesso al territorio Italiano. La sentenza del tribunale di Roma

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 22917/2019 (sotto allegata) accoglie la domanda di più di 80 migranti che nel 2009 erano stati respinti collettivamente dalla Marina Militare italiana verso la Libia in violazione di diverse disposizioni di diritto internazionale. Con una sentenza di 17 pagine in cui il Tribunale ha ripercorso la vicenda e ha richiamato la giurisprudenza e la normativa sul diritto di asilo e sul divieto dei respingimenti collettivi verso stati in cui i migranti potrebbero subire limitazioni alla loro libertà o essere addirittura sottoposti a tortura, le richieste degli attori sono state accolte. A ciascuno il risarcimento in via equitativa di 15.000 euro per il danno non patrimoniale subito, oltre al diritto di accedere al territorio italiano per poter presentare domanda di protezione internazionale o speciale.

Risarcimento per mancata protezione internazionale

[Torna su]

Un gruppo di migranti agisce nei confronti del Ministero dell'Interno, degli Affari esteri e la Presidenza del Consigli dei Ministri, chiedendo l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art 2043 c.c. e seguenti delle amministrazioni convenute e/o dei funzionari o dirigenti preposti e la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nella emanazione degli atti necessari a consentire agli attori la possibilità d'inoltrare domanda di protezione internazionale e per l'effetto condannarli anche al ristoro per equivalente di euro 30.000 ciascuno.

L'amministrazione convenuta si oppone chiedendo che venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, in via preliminare la prescrizione del diritto che gli stessi fanno valere e nel merito che venga rigettata la domanda risarcitoria perché infondata e non provata.

I fatti descritti dai migranti

[Torna su]

Gli attori nell'atto di citazione

rappresentano di essere fuggiti dall'Eritrea, partendo dalle coste libiche per arrivare in Italia e chiedere la protezione internazionale. Passato qualche giorno di navigazione, il 30 giugno 2009, a poche miglia da Lampedusa, il motore dell'imbarcazione entrava in avaria. Un gruppo di 89 persona restava quindi in mare aperto fino all'arrivo dei militari della Marina Militare italiana che li soccorrevano e in seguito li perquisivano, sequestrando loro gli effetti personali in loro possesso come foto, documenti e denaro.

I migranti venivano poi fotografati, a ciascuno veniva assegnato un numero identificativo. Il personale, compiute dette operazioni li rassicuravano del fatto che in Italia avrebbero potuto chiedere la protezione internazionale. Il giorno seguente però i migranti si accorgevano che la nave non si stava dirigendo verso l'Italia, ma in direzione della Libia. A un certo punto, quando il panico era già salito, un'imbarcazione libica si affiancava alla nave italiana e nonostante le preghiere di non essere rimandati in Libia, gli stessi venivano fatti scendere dopo essere stati ammanettati con fascette di plastica.

I migranti lamentano quindi di essere stati respinti collettivamente, senza il rispetto delle formalità previste e senza preventiva identificazione, di essere stati privati della possibilità di ottenere la protezione internazionale e di aver subito, una volta rientrati in Libia, torture e trattamenti inumani e degradanti, tanto che a distanza di un anno tentavano nuovamente di giungere in Europa via terra, ma senza successo.

Il 25 giungo 2014 infine inviavano formale atto di diffida e messa in mora al Ministero convenuto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti e l'attivazione delle procedure necessarie a garantirgli la protezione internazionale, ma senza ottenere risconto alcuno.

Le difese delle parti convenute

[Torna su]

Le amministrazioni convenute contestano che dopo il salvataggio degli 82 migranti in acque internazionali gli stessi abbiano avanzato domanda di asilo o protezione internazionale e fanno presente che la consegna alle autorità libiche sia stato effettuato nel rispetto del Trattato di Amicizia firmato a Bengasi il 30 agosto 2008. Da qui l'infondatezza e la inammissibilità della domanda cautelare, la carenza di legittimazione attiva degli attori, la prescrizione dell'istanza risarcitoria e il rigetto di tutte le domande avanzate perché infondate.

Il Tribunale di Roma, rigetta la domanda cautelare stante il difetto del fumus bonis iuris e del periculum in mora, ordinanza di rigetto confermata anche dopo il reclamo degli attori.

La causa viene quindi istruita attraverso prove testimoniali e documenti, per essere trattenuta in decisione, con concessione dei termini per memorie e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

La sentenza n. 22917/2019 respinge l'eccezione sollevata da controparte relativa al difetto di legittimazione attiva delle parti, considera tardiva l'eccezione sollevata dalle amministrazioni convenute sulla prescrizione e si pronuncia sulla domanda risarcitoria.

La condotta delle autorità italiane configura un illecito aquiliano

[Torna su]

Il Tribunale ritiene fondata il diritto al risarcimento avanzato dai migranti alla luce della seguente normativa:

  • l'art 33 della Convenzione di Ginevra sancisce il principio di non respingimento verso territori in cui esiste la minaccia alla vita e alla libertà per questioni di razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o gruppo sociale;
  • l'art 10 della Costituzione garantisce il diritto di asilo allo straniero a cui sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;
  • l'art 14 della Dichiarazione Universale dei diritti Umani prevede il diritto di ognuno di cercare e godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni;
  • l'art. 3 della Convenzione Europea in combinato disposto con l'art. 33 della Convenzione di Ginevra sanciscono in sostanza il divieto di respingere quei soggetti che corrono il rischio di subire trattamenti degradanti, crudeli, inumani e torture;
  • l'art 4 del Protocollo 4 addizionale CEDU che vieta l'espulsione collettiva.

Ne consegue che quando uno Stato intercetta in alto mare migranti, in capo alle autorità preposte sorge l'obbligo di accertare la situazione di ogni singola persona e di non respingerli verso uno stato in cui la loro vita o libertà potrebbero essere messe in pericolo.

All'epoca dei fatti accreditate organizzazioni internazionali avevano già diffuso rapporti che denunciavano le condizioni di vita e di detenzione inumane dei migranti irregolari in Libia.

Le autorità italiane quindi erano in grado di sapere che la Libia non avrebbe rappresentato un porto sicuro in cui rimandare i migranti.

L'Italia non poteva inoltre invocare il Trattato di Amicizia con la Libia, al fine di venire meno agli accordi internazionali, il rispetto dei cui principi è addirittura richiamato dal suddetto accordo bilaterale.

La condotta contestata alle amministrazioni italiane quindi è antigiuridica e configura un tipico caso di responsabilità da fatto illecito previsto e disciplinato dall'art 2043 c.c.

Ad ogni migrante 15.000 euro di risarcimento

[Torna su]

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale lamentato dai migranti il Tribunale ritiene che esso debba essere liquidato in via equitativa, quantificandolo nella stessa misura a cui è giunta la Corte Europea dei diritti dell'uomo che in un caso similare ha riconosciuto a ciascun migrante la somma di 15.000 euro. Condanna che il Tribunale riconduce però alla responsabilità della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Difesa poiché i respingimenti sono stati messi in atto materialmente da membri della Marina Militare.

Riconosciuto anche il diritto di accesso nel territorio italiano

[Torna su]

Il Tribunale riconosce infine, dopo un esame attento della normativa e della giurisprudenza in materia il diritto dei migranti ad entrare nel territorio italiano al fine di presentare domanda di riconoscimento per la protezione internazionale o speciale, lasciando alle amministrazioni competenti la scelta degli strumenti più idonei per tutelare le ragioni degli attori.

Scarica pdf Tribunale di Roma n. 22917-2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: