La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 30774/2006) ha stabilito che se il clandestino non ha denaro sufficiente per tornare a casa non è punibile per il reato di mancato allontanamento dal Paese previsto dall'articolo 14 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la causa giustificativa per l'inosservanza del provvedimento di espulsione non può essere costituita solo dal mero disagio economico dell'immigrato (dato che questo è l'elemento che accomuna tutti i clandestini) ma, tale requisito, ben può essere intergrato da una condizione di assoluta impossidenza dello straniero stesso. Con questa decisione la Corte ha assolto una rumena accusata di aver violato l'ordine di allontanamento dal Paese. Nel caso particolare poi i Giudici hanno assolto la donna anche perché non risultava che la stessa avesse ben compreso il contenuto del provvedimento esecutivo di espulsione dato che era mancata la traduzione del provvedimento stesso nella sua stessa lingua. Difatti, ha precisato la Corte, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 286/98, gli atti concernenti l'espulsione debbono essere comunicati all'interessato nella lingua a lui conosciuta.

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