La legge regionale abruzzese n. 28/2018 sulla ricostruzione de L'Aquila è incostituzionale in quanto esprime una mera ipotesi politica priva di copertura finanziaria

Avv. Claudio Roseto - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 227 del 30 ottobre 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto la ricostruzione del capoluogo abruzzese, per violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, sancito dall'articolo 81 della
Costituzione.

Si tratta di una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie per fronteggiare gli interventi in essi contenuti.

La Legge della Regione Abruzzo n. 28/2018

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La regione Abruzzo, con la legge regionale n. 28 del 2018, aveva previsto una serie di disposizioni volte a precisare «l'inquadramento della funzione dell'Aquila Città capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione» (art. 1).
A tal fine, la legge in discorso prevedeva la redazione di «un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del periodo finanziario di riferimento» (art. 4), che interessano la «Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio» (art. 8), la «Cooperazione turistica» (art. 9), l'«Ambiente» (art. 10), il «Patrimonio artistico» (art. 11), le «Attività culturali e sportive» (art. 12), la «Perdonanza Celestiniana» (art. 13).
Tuttavia, alle indicazioni dei mezzi di copertura finanziaria ivi indicati, non corrispondeva effettivamente alcuna risorsa, in quanto il rinvio al bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 della Regione Abruzzo, non conteneva alcuno stanziamento.

La previsione costituzionale dell'imprescindibile copertura finanziaria

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L'articolo 81 della Carta Costituzionale, dopo aver previsto che: "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico", sancisce, al terzo comma, che: "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte".

La Consulta ha più volte affermato che la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex pluribus: sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio.
In definitiva, l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria, dev'essere effettuata con la chiarezza minima richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in riferimento all'art. 81 Cost.

Copertura finanziaria quale principio di rappresentanza democratica

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La Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale in esame, ha affermato che l'art 81 Cost.,
nella sua vigente formulazione, contiene un accentuato rigore rispetto al passato, al fine di evitare leggi-proclama sul futuro del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda, in proposito, sentenza n. 184 del 2016).
Il principio della necessaria copertura finanziaria, infatti, trova una delle principali ragioni proprio nell'esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro.
Si tratta di una precisazione che si ricollega al principio di rappresentanza democratica, posto a garanzia del cittadino, il quale ha diritto di essere informato sull'attendibilità della stima e sull'esistenza delle risorse destinate ad attuare le iniziative legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede di rendicontazione.
La Corte ha concluso che "la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese" (cfr. sul punto: sentenza cost. n. 197 del 2019).
In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, l'intero articolato della legge dichiarata incostituzionale "esprime
una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciò appare in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari"
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Avv. Claudio Roseto

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