Pec per gli automobilisti e casco per i ciclisti, ma non solo. Tante le novità dei ddl annunciati alla Camera dal CNEL per modificare il codice della Strada

di Annamaria Villafrate - La nuova riforma del codice della Strada introdurrà l'obbligo per il proprietario di un veicolo, di comunicare il proprio indirizzo pec anche per ricevere le comunicazioni relative alle violazioni commesse. A disporre questa modifica il ddl n. 32, uno delle 3 proposte di legge annunciate alla Camera dei deputati dal Cnel per migliorare la sicurezza stradale e contrastare l'aumento degli incidenti che, solo nei primi 9 mesi del 2019 ha registrato aumenti maggiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il ddl 31 invece è dedicato più che altro all'attività di pianificazione e di monitoraggio in materia di sicurezza stradale mentre il ddl 33 si occupa delle macchine agricole.

Vediamo quindi cosa prevedono, più in dettaglio, i tre disegni approvati dall'assemblea del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro che, se approvati, andranno a modificare ancora un volta il nostro Codice della Strada:

Pec per gli automobilisti

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A introdurre questa novità è il ddl n. 32, che riguarda l'art. 80 del Codice della Strada, il quale prevede "All'atto della immatricolazione dei veicoli, ovvero della revisione periodica degli stessi" l'obbligo per il proprietario di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le notificazioni di cui all'articolo 201 (notifica delle violazioni) conformemente a quanto stabilito dal decreto interministeriale 18 dicembre 2017 che contiene la "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata".

Sanzioni più severe e casco per i ciclisti

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Sempre il ddl n. 32 intitolato "Interventi di modifica al codice della strada per il rafforzamento della effettività delle prescrizioni. Protezione degli utenti vulnerabili. Controllo diffuso. Semplificazione e contenimento della spesa" provvede ad inasprire le sanzioni amministrative accessorie e penali all'accertamento di reati, previste dall'art. 222 del Codice della Strada, quelle contemplate dall'art. 145 sulla precedenza e dall'art. 149 sulla distanza di sicurezza.

Obbligo d'indossare il casco per i ciclisti e pene più severe per chi viola le disposizioni dell'art. 182 dedicato in generale alla circolazione dei velocipedi.

Grazie alla modifica dell'art. 190 si prevede la possibilità per ogni utente della strada di segnalare il pericolo derivante dalla presenza di un cattivo stato di manutenzione di marciapiedi, sottopassaggi, soprapassaggi, ecc. Pene più severe per chi circola senza copertura assicurativa.

Consulta Nazionale della sicurezza stradale

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Con il ddl n. 31, invece, dedicato alla "legislazione vigente sulla pianificazione, l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza stradale" si prevede la pubblicazione annuale sul sito del Ministero competente dei dati relativi al monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi recepiti nel Piano Nazionale della sicurezza stradale.

Viene inoltre prevista l'istituzione presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) della Consulta Nazionale della Sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, con funzioni anche di consultazione pubblica, proposta, e promozione di iniziative per sostenere la sicurezza e lo sviluppo sostenibile della mobilità. Ogni anno la Consulta deve redigere un rapporto, parte integrante della Relazione annuale del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle PA ai cittadini, in cui vengono evidenziati gli scostamenti rispetto ai risultati attesi dalla pianificazione europea.

Modifiche macchine agricole

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Il terzo disegno di legge del Cnel, infine, apporta "Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno al lavoro meccanizzato in agricoltura." La prima modifica prevede l'estensione delle revisioni previste dai veicoli e disciplinate dall'art 80 alle macchine agricole e operatrici. La seconda aggiunge al comma 1 dell'art. 105 dedicato al traino di macchine agricole una disposizione che, come chiarito nella relazione illustrativa "intende apportare un adeguamento alla mutata configurazione delle macchine agricole circolanti sulla rete stradale per le necessità produttive del settore, stabilendo che il superamento dei limiti indicati dall'art 105 configura un convoglio agricolo eccezionale.

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Foto: 123rf.com
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