Riscossione a mezzo ruolo, torna l'incertezza sulla prescrizione. Una recente ordinanza della Cassazione porta a 10 anni la prescrizione dei crediti fiscali dell'Agente di riscossione, discostandosi dalle Sezioni Unite

Avv. Paolo Casati - La questione sui termini di prescrizione dei debiti iscritti a ruolo e notificati a mezzo di cartelle di pagamento sembrava conclusa con il principio espresso dalla sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/2016, la quale aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina "la irretrattabilità del credito ma non...anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale…qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria", condiviso dalla costante giurisprudenza (ex multis Cass. n. 11335/2019). In altri termini, il massimo Consesso aveva chiarito che la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento è quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l'interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione.

La recente Cassazione si discosta

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La recentissima ordinanza della Cassazione, n. 24106, depositata il 27/09/2019 (sotto allegata), pur non avendo fatto espressa applicazione del principio nel caso al suo vaglio, riferito a un credito previdenziale, si è discostata dalla costante giurisprudenza per i crediti tributari, si è discostata dall'indicato principio, affermando che si potesse dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti fiscali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito fiscale (imposta locale, sanzione tributaria ecc.) e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione.

La prescrizione decennale

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Il giudice, nella pronuncia in commento, deduce che la prescrizione decennale per i crediti fiscali (tralasciando i crediti previdenziali) è stabilita direttamente dall'art. 20 c. 6 Dlgs. 112/1999, il quale prevede, nell'ambito della procedura di discarico tra Ente creditore e Agente della riscossione, un inciso del seguente tenore "a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale", rinviando a un precedente della stessa Cassazione, la sentenza n. 13418 del 30/06/2016, con cui sostiene l'equiparabilità della cartella di pagamento alla sentenza passata in giudicato, sotto il profilo costitutivo del credito e assoggettabile alla prescrizione ordinaria.

Le altre argomentazioni a sostegno, il "…riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20, citato comma 6, risulta effettuato in ambito sostanziale e senza alcun riferimento all'art. 2953 c.c. …", ossia l'efficacia sostanziale del riferimento alla prescrizione contenuto nell'indicato art. 20 c. 6 (1).

Le criticità

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A parere dello scrivente vi sono alcuni aspetti che dovrebbero essere chiariti della indicata ordinanza, si tratterebbe infatti di un principio che potrebbe essere confermato in future pronunce.

Il riferimento nella sentenza al precedente, n.13418 del 30/06/2016, non tiene conto che si tratta di una pronuncia anteriore alla richiamata Sezioni Unite, n.23395 del 17/11/2016, che è intervenuta proprio a chiarire l'orientamento nelle vertenze sulla prescrizione in fase di riscossione, e sarebbe pertanto da ritenersi superata.

Anche la natura sostanziale dell'art. 20 c. 6 Dlgs. 112/1999, dedotta in sentenza per i crediti fiscali, è contraria alla costante giurisprudenza, inclusa la indicata Sezioni Unite, citata anche nella decisione in commento, che assicura invece la mera rilevanza interna alla procedura di discarico, della indicata norma, e dell'inciso sulla prescrizione decennale, come da ultimo confermato da altra sentenza della Cassazione, n. 11335/2019, la quale con estrema chiarezza ha affermato: "non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. 112/1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili", e nega perciò l'efficacia dell'art. 20 nei confronti del contribuente.

Non è pertanto condivisibile la deduzione contenuta nella sentenza secondo cui il termine decennale sarebbe la prescrizione generale sui crediti fiscali, da cui discenderebbe il riferimento alla prescrizione di cui all'art. 20 c. 6. Basti dire che, la legge e la giurisprudenza, non hanno assunto come termine di prescrizione in ambito tributario univocamente quello di 10 anni, bensì quello previsto dalla singola disciplina, basti ricordare la prescrizione delle sanzioni tributarie che è pacificamente di 5 anni ex art. 20 c. 3 Dlgs. 472/1997, come confermato dalla giurisprudenza, allo stesso modo i tributi locali, anch'essi sono prescrittibili in cinque anni, ai sensi dell'art. 2944 c. 4 c.c., in quanto prestazioni periodiche.

(1) Cfr. Diritto & Giustizia 2019, 30 settembre (nota di: Maura Corrado)

Email: paolo@avvocatocasati.it


Scarica pdf ordinanza Cass. n. 24106/2019

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