Guida al procedimento di approvazione delle leggi, dei decreti legislativi e dei decreti legge, dalla presentazione del progetto sino all'entrata in vigore

Guida diritto costituzionale

di Valeria Zeppilli - L'approvazione di una legge e di un decreto avviene all'esito di un procedimento specifico, che prevede diverse fasi.

Le fasi di approvazione della legge

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Partendo dall'iter di approvazione di una legge, esso si compone delle seguenti fasi:

  • presentazione del progetto
  • approvazione della Camera alla quale è stato presentato per prima
  • trasmissione del testo all'altra Camera e approvazione anche da parte di questa, con o senza modifiche
  • se vi sono modifiche, il progetto passa da una Camera all'altra finché non c'è l'approvazione di entrambe sullo stesso testo
  • promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (anche a seguito di un eventuale rinvio alle Camere per un riesame)
  • pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'iniziativa legislativa

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L'iniziativa legislativa è esercitata dal Governo, dai deputati, dai senatori, dal CNEL, dai consigli regionali e anche dal popolo (composto da almeno 50mila elettori).

I testi presentati dal Governo sono denominati disegni di legge, mentre gli altri sono denominati proposte di legge.

L'esame e la discussione

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Nel procedimento ordinario, a questo punto si aprono due fasi:

  • innanzitutto vi è l'esame da parte della Commissione permanente, che svolge l'istruttoria, anche acquisendo i pareri di altre Commissioni riunite in sede consultiva, e prepara il testo per la discussione in assemblea;
  • vi è poi la discussione e la deliberazione da parte dell'Assemblea.

I procedimenti abbreviati

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Oltre al procedimento ordinario, vi sono anche due procedimenti abbreviati.

Nel primo, il procedimento si conclude interamente all'interno della Commissione; nel secondo, detto in sede redigente, in assemblea è approvato un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione e il cui testo non può essere modificato.

Promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

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Quando un testo è approvato come legge, viene trasmesso al Presidente della Repubblica che, con la promulgazione, attesta tale approvazione e ne ordina la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua osservanza.

La promulgazione va fatta entro un mese dall'approvazione, a meno che il Capo dello Stato non rinvii alle Camere per un nuovo esame.

La pubblicazione in GU, invece, avviene ad opera del Ministro della giustizia. Una volta fatta, la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, a meno che il provvedimento stesso non prescriva un termine minore.

L'iter di formazione dei decreti

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Diverso è il procedimento che porta all'approvazione dei decreti legge o dei decreti legislativi, che sono gli atti aventi valore di legge emanati dal Governo

La formazione dei decreti legislativi

I decreti legislativi, in particolare, sono discussi dal Consiglio dei Ministri e, una volta approvati da tale organo, sono emanati dal Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Anche questi provvedimenti entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione.

La formazione dei decreti legge

I decreti legge, invece, sono degli atti che vengono adottati dal Governo in casi di straordinaria necessità e urgenza.

Anche in questo caso, il testo viene approvato dal Governo, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L'entrata in vigore, però, avviene lo stesso giorno o il giorno successivo alla pubblicazione.

Inoltre, per il decreto legge è prevista la conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita dell'efficacia dello stesso.

Vedi anche: il percorso di una legge (nel sito della Camera dei Deputati)

Valeria Zeppilli

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