Le Sezioni Unite di Cassazione precisano che, per il principio tempus regit actum, dal 2015 si applica il nuovo termine previsto dal regolamento CNF n. 2/2014

di Lucia Izzo - A partire dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014, disciplinante il procedimento disciplinare, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate dal COA all'avvocato deve avvenire entro 30 giorni e non più 20 giorni come previsto dalla disciplina previgente.


È quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22714/2019 (qui sotto allegata).


Il caso

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Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un avvocato contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame interposto dal professionista in relazione alla decisione del C.O.A. che gli irrogava della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale forense per la durata di 9 mesi.


Il ricorrente ritiene che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto applicabile il termine d'impugnazione di cui al previgente art. 50, comma 2, R.D.L. n. 158/1933 anziché a quello previsto dall'art. 26 del nuovo regolamento n. 2 del 21/2/2014 disciplinante il procedimento disciplinare, in vigore quando la l'impugnata pronuncia era stata emessa.


La Suprema corte ha tuttavia precisato che, il principio da applicare al caso di specie non è quello del "favor rei", come sostenuto dal ricorrente, bensì quello per cui "il tempo regola l'atto" (tempus regit actum).

Legge Professionale e successione nel tempo delle norme

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Nel dettare la disciplina transitoria, stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, l'art. 65, comma 5, della L. n. 247 del 2012 fa espresso e specifico riferimento alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense (Regolamento C.N.F. n. 1 del 2014), e non anche a quelle del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 (recante "Procedimento disciplinare").

La conseguenza è che quest'ultimo si applica solamente alle norme del Codice Deontologico Forense. Pertanto, qualora si tratti di atto d'impugnazione, come avvenuto nel caso di specie, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, non è la disciplina individuabile alla stregua del principio del favor rei

bensì quella vigente al momento della relativa proposizione, in applicazione del principio tempus regit actum, invero richiamato nelle stesse premesse del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul Procedimento disciplinare mediante il riferimento all'art. 65, comma 1, L. n. 247 del 2012.

Di conseguenza, il termine per proporre ricorso avanti al C.N.F. previsto all'art. 61, comma 1, L. n. 247 del 2012 trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento C.N.F. n. 2/2014, in quanto la regola transitoria dettata all'art. 65, comma 1, L. n. 247 inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti.

Avvocati: dal 2015 procedimenti disciplinari impugnabili entro 30 giorni

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Nel caso di, specie la decisione del C.O.A. risulta notificata all'odierno ricorrente il 28/10/2015, allorquando il Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul Procedimento disciplinare era già vigente.

A tale stregua, il termine (perentorio) d'impugnazione della decisione del C.O.A. di Latina in argomento era quello di 30 giorni stabilito dalla vigente disciplina (e non quello previgente di 20 giorni ex art. 50, 2° comma, R.D. n. 158 del 1933), sicché erroneamente il gravame è stato invero nell'impugnata sentenza dal C.N.F. ritenuto tardivamente proposto.

Deve dunque disporsi la cassazione della sentenza con rinvio al C.N.F. che, in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo applicazione del suindicato disatteso principio.

Scarica pdf Cass., SS. UU., sent. 22714/2019

Foto: 123rf.com
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