La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18257/2006) ha stabilito che non può essere elevata la contravvenzione a chi ferma la propria auto in doppia fila se è con il motore acceso.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che la circostanza del motore acceso è la prova che si tratta di una breve fermata.
Con questa decisione la Corte, confermando la decisione del giudice di merito, ha sottolineato che la sosta del veicolo che non si protragga e rimanga circoscritta a brevissimo lasso di tempo non può integrare la violazione di cui all'art. 158, comma 2, C.d.S. poiché in base a quanto stabilito dall'art. 157 del Codice della Strada, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di accertamento da parte del conducente e che pertanto non è multabile.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione





