La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il sequestro della macchina in sosta e con i fari accesi se al volante c'è un automobilista in stato di ebbrezza alcolica. La quarta sezione penale, ha messo nero su bianco tale principio di diritto con la sentenza n. 17238, depositata il 4 maggio 2011. Secondo quanto si apprende dalla sentenza
della Suprema Corte, con l'ordinanza, il tribunale di Bolzano confermava il provvedimento con il quale il gip disponeva il sequestro dell'autovettura di proprietà di un uomo, il quale, veniva fermato dalla polizia in evidente stato di ebbrezza alcolica, e seppur in sosta, si trovava seduto alla guida di una Porsche, con i fari accesi, la cintura allacciata, pertanto, in procinto di partire. Secondo il Tribunale, il fatto doveva ritenersi riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 186, co. 2 del codice della strada, il quale prevede il sequestro preventivo del veicolo, essendo lo stesso oggetto di confisca obbligatoria ex comma 7 dello stesso art. 186. Il provvedimento emesso dal tribunale di Bolzano, veniva così impugnato dall'uomo che proponeva ricorso per cassazione
. La Corte, confermando il provvedimento, ha rigettato il ricorso dell'uomo che aveva puntato, inutilmente, a provare che, non essendo il veicolo in movimento, non potesse integrarsi la violazione contestatagli di cui all'art. 186, co. C.d.S. In particolare la Corte, puntualizzando che il concetto di circolazione di un veicolo "non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione" ha spiegato che "il porsi alla guida di un'auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata.
La circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si era ancora mossa non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente (…) Dunque, la sosta di un'auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie alla stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l'atteggiamento del soggetto, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo per l'intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l'auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell'indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo".
Testo integrale della sentenza 17238/2011 (in pdf)

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