Dopo la legge di riforma 132/2018, acquisire la cittadinanza italiana per i cittadini rumeni non comporterà la necessità di cambiare il proprio cognome

Avv. Alessandra E. Di Marco - Acquisire la cittadinanza italiana da parte dei cittadini rumeni non sarà più un problema.

A seguito delle modifiche intervenute con la legge 132/2018 non sarà infatti più necessario per i cittadini rumeni, che intendano acquisire la cittadinanza Italiana, cambiare il proprio cognome.

La questione

Avviene comunemente che i cittadini Romeni (così come previsto dalla loro legge interna) al momento della celebrazione del matrimonio, ed anche al momento del divorzio, scelgano di acquisire e/o mantenere il cognome del coniuge o ex coniuge.

In quest'ultimo caso al momento del riconoscimento della cittadinanza Italiana di fatto si creava una discrasia tra il cognome da nubile/celibe e quello scelto dopo la celebrazione e/o lo scioglimento del matrimonio.

Pertanto era prassi comune delle Prefetture negare al cittadino Rumeno di procedere con il giuramento al fine di acquisire la ciittadinanza italiana.

Il cittadino Rumeno infatti per giurare ed acquisire la cittadinanza italiana avrebbe dovuto modificare tutti i propri documenti e riacquisire il proprio cognome originario, con notevoli complicazioni per lo stesso.

La legge di riforma n. 132/2018

In applicazione della legge di riforma si è registrato un mutamento del trend.

Ovvero sarà sufficiente disporre di una dichiarazione consolare che attesti che il soggetto che porta il cognome del coniuge è lo stesso di quello cui corrispondente il cognome originario, in questo caso il cittadino rumeno potrà regolarmente giurare mantenendo il cognome del coniuge e/o ex coniuge, e al contrario non sarà più necessario ricorrere alle lungaggini dovute al cambio cognome per potere giurare con quello da celibe/nubile.

Pertanto il cittadino Rumeno giurerà per acquisire la cittadinanza italiana con il cognome riportato sui propri documenti, sia esso quello originario o quello del coniuge e/o ex coniuge.

Non è chiaro tuttavia se la stessa procedura sarà attuata anche nei confronti di cittadini di altre nazionalità cui la legge di appartenenza permette di avere due o più cognomi in aggiunta al proprio di origine o in sostituzione dello stesso.


Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco

alessandradimarco@virgilio.it


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: