Importante pronuncia della Cassazione Penale a Sezioni Unite (Sent. n. 26795/2006) in tema di valore probatorio delle riprese filmate. Da un lato viene sancita l'utilizzabilità delle riprese visive in luoghi pubblici: "la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente utilizzabili come prova le immagini tratte da riprese visive in luoghi pubblici, tanto se avvenute al di fuori del procedimento, quanto se avvenute nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria. Secondo un orientamento giurisprudenziale le videoriprese vanno incluse nella categoria dei "documenti" (?), secondo un diverso orientamento le riprese visive effettuate in luoghi pubblici devono invece essere inquadrate nell'ambito delle prove atipiche previste dall'art. 189 c.p.p. tanto se avvenute al di fuori del procedimento, quanto se avvenute nell'ambito delle indagini"; dall'altro l'illegittimità e conseguente inutilizzabilità processuale delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, che, siccome acquisite in violazione dell'art. 14 Cost., non possono neanche a tal fine essere qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità. Passando poi alle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in luoghi che, pur non costituendo domicilio
, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate (nel caso di specie i privé di un locale pubblico), esse rientrano nella categoria delle prove atipiche e sono suscettibili di utilizzazione probatoria purché siano avvenute "sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sia essa il pubblico ministero o il giudice".

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