Per il Tribunale di Lecce il pignoramento è efficace anche se la nota di trascrizione è depositata in ritardo. Il deposito, però, deve precedere la vendita
Avv. Antonio Sansonetti - Il pignoramento è efficace anche se la nota di trascrizione è depositata in ritardo. Il deposito, però, deve precedere la vendita. E' quanto si ricava da un provvedimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce (sotto allegato).

La vicenda

La questione si è rivelata di enorme importanza, poichè il primo orientamento del G.E. rendeva inefficace la procedura esecutiva (nella quale lo scrivente rappresenta gli interessi di una banca).

Rilevava il G.E., sulla scorta della sentenza della Suprema corte 4751/16, come la trascrizione non avesse rispettato i termini previsti dalla norma in oggetto (combinato disposto degli artt. 555 e 557 cpc) essendo la stessa stata depositata dopo l'istanza di vendita. Detto orientamento è stato inizialmente seguito nel Tribunale di Lecce e numerosi pignoramenti sono stati dichiarati inefficaci con le conseguenze che è ben facile immaginare (dover iniziare un nuovo pignoramento immobiliare con aggravio si spese).

All'udienza ex art. 172 d. att. cpc dell'11.03.2019, il G.E. avrebbe dovuto procedere all'estinzione delle procedura esecutiva, a seguito di richiesta di revoca spiegata e motivata dal sottoscritto procuratore nel verbale d'udienza, il G.E. modificando il precedente orientamento, revocava il provvedimento di inefficacia e disponeva la prosecuzione della procedura esecutiva.

La decisione

Rilevava il G.E.: "il mancato deposito della predetta nota (di trascrizione), tuttavia, non è espressamente sanzionato con l'inefficacia del pignoramento. La circostanza che tale adempimento non sia stato espressamente sanzionato appare essere una conseguenza della scelta consapevole del legislatore che inteso non addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile al creditore stesso. In sostanza si può sostenere che con l'iscrizione a ruolo il creditore deve depositare l'atto di pignoramento notificato e la relativa nota, oltre al titolo esecutivo e precetto, che tuttavia, ove la nota di trascrizione, non venga depositata con la nota di iscrizione, tale deposito è possibile anche in un momento successivo, purchè prima che sia disposta la vendita."

Alla trascrizione del pignoramento possono provvedere l'ufficiale giudiziario e il creditore procedente. In entrambi i casi il creditore ha l'onere di depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, oltre alle copie dell'atto di pignoramento e di titolo esecutivo e precetto, anche la copia conforme della nota di trascrizione. Per tale adempimento il legislatore ha previsto un duplice termine: entro 15 giorni dall'atto di pignoramento, nell'ipotesi in cui alla trascrizione procede l'ufficiale giudiziario, oppure appena sia avvenuta la restituzione da parte del conservatore dei registri immobiliari, nel caso in cui trascrizione sia compiuta dal creditore pignorante. Il mancato deposito della predetta nota, tuttavia, non è espressamente sanzionato con l'inefficacia del pignoramento, perché il legislatore non ha voluto addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile a lui.

Il G.E. non ha pertanto condiviso quanto affermato dalla Suprema corte con sentenza n. 4751/16 poiché tale interpretazione determinerebbe ampi margini di incertezza in ordine al momento da cui far decorrere il termine di 15 giorni, atteso che frequentemente dalla stessa nota di trascrizione non risulta la data in cui il documento è stato consegnato dal conservatore al creditore precedente.

In conclusione il G.E. del Tribunale di Lecce, modificando il precedente orientamento, non ritiene sanzionabile il pignoramento con la dichiarazione di inefficacia purchè il deposito della nota avvenga prima che sia disposta la vendita.

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