Per il Giudice di Pace di Savona la frase di rito presente nel verbale non è idonea a dimostrare la taratura periodica e la verifica del funzionamento degli apparecchi di rilevamento della velocità

di Lucia Izzo - Non è sufficiente a dimostrare la taratura periodica e la verifica del corretto funzionamento degli apparecchi di rilevamento della velocità la presenza, nel verbale di contestazione, della frase di rito secondo cui del sistema "si attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento".

Ciò in quanto il verbale di accertamento non riveste fede privilegiata in ordine all'affermazione (frutto di mera valutazione) effettuata dall'accertatore circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata.

La vicenda

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Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Savona nella sentenza n. 333/2019 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione a sanzione amministrativa (ai sensi del d.lgs. n. 150/2011) proposta da una società vittoriosamente assistita dall'avv. Roberto Iacovacci.


La società ricorre contro l'ordinanza-ingiunzione con cui l'ufficio Territoriale del Governo, respingendo il ricorso ex art. 203 C.d.S. da essa presentato, ordinava e ingiungeva il pagamento di una somma dovuta per violazione dei limiti di velocità accertati lungo l'autostrada con apparecchiatura SICVe al netto della tolleranza di legge.

La periodica verifica di funzionalità e taratura

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Secondo il Tribunale ligure il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce del pronunciamento n. 113/2015 con cui la Corte Costituzionale, smentendo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, 6° comma, C.d.S. nella parte in cui esso non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.


Sulla scorta di tale pronuncia, si legge nel provvedimento, deve ritenersi che la norma in esame prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità e la loro taratura (cfr. Cass., n. 9972/2016).


L'Ufficio Territoriale del Governo non ha dato tale dimostrazione positiva in quanto, pur avendone l'onere, a fronte di una omologazione iniziale del sistema risalente al 2004, non ha prodotto nessun'altra certificazione in questo senso. Quindi, l'accertamento che ne è derivato, non può che ritenersi illegittimo per violazione di legge.

Il verbale di accertamento non ha fede privilegiata

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Infatti, della periodica taratura e verifica del corretto funzionamento di tali apparecchiature non è consentita la dimostrazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e di conformità (Cass., n. 9645/2016). Neppure è sufficiente, rammenta il magistrato onorario, la circostanza che il verbale di contestazione riporti la frase di rito che, del sistema, "si attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento".


Il verbale di accertamento, infatti, non riveste fede privilegiata alcuna (e, quindi, non può fare fede fino a querela di falso) in ordine all'affermazione (frutto di mera valutazione) effettuata dall'accertatore circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata (cfr. Cass., n. 32369/2018).


Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Savona, sent. n. 333/2019

Foto: 123rf.com
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