L'obbligo di pagare il legale dell'assicurato indicato dall'assicuratore nel giudizio promosso dal danneggiato discende dal terzo comma dell'art. 1917 c.c.

Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (3° e 4° comma).

Obbligo assicurazione pagamento spese legali

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Da ciò emerge come la compagnia di assicurazioni che con l'assicurato ha stipulato una polizza per la responsabilità civile, è obbligata a tenerlo indenne delle spese e competenze legali necessarie per difendersi dall'azione giudiziaria del danneggiato.

Siffatto obbligo sussiste anche a prescindere dall'esistenza di una clausola assicurativa relativa alla gestione della lite, comunemente denominate "tutela giudiziaria", risultando comune l'interesse delle parti in causa, assicurato e assicuratore, di perseguire giudizialmente un risultato utile nel contrastare la pretesa del danneggiato.

Appare evidente, infatti, che la difesa dell'assicurato è necessitata dalla evocazione in giudizio dello stesso da parte dell'attore che assume di aver subito un danno, pertanto, l'assicurato spiega le sue difese anche nell'interesse dell'assicuratore, conseguentemente, lo stesso, non può essere esonerato dal pagamento delle spese e competenze legali sostenute dall'assicurato per la sua difesa, e tanto anche nell'ipotesi in cui venga accertato che nessun danno debba essere risarcito al danneggiato che ha promosso l'azione risarcitoria.

Le spese complementari all'attività di "resistenza"

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Tuttavia, per espressa previsione normativa - l'art. 1917 Cc riferisce in merito alle spese per "resistere" - non sono rimborsabili le spese complementari all'attività di "resistenza" vera e propria nei confronti delle richieste del terzo

Qualora, come accennato, nel contratto di assicurazione sia inserita anche una clausola di "tutela giudiziaria" e, quindi, un patto accessorio di gestione della lite, le spese per l'avvocato nominato dall'assicuratore al fine di tutelare gli interessi dell'assicurato, devono essere anche anticipate dalla stessa compagnia di assicurazioni.

Per inciso, in tale ultimo caso, la scelta e la conseguente nomina dell'avvocato è riservata alla compagnia di assicurazioni, salvo che la stessa non conceda tale facoltà direttamente all'assicurato.

Questo sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, II Sez. civile, Presidente dott.ssa M.R. San Giorgio, Relatore dott. A. Scarpa, con l'ordinanza n. 14107, depositata in data 23 Maggio 2019 (sotto allegata).

Il giudizio di merito

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Un avvocato conveniva in giudizio i due assicurati che gli avevano conferito la procura alle liti in un procedimento civile nel quale i medesimi risultano convenuti quali responsabili di un sinistro stradale, in uno con la compagnia di assicurazioni che, all'epoca dei fatti, copriva la RCA, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della predetta prestazione professionale,

Prima il Tribunale di Milano e, successivamente, la Corte d'Appello meneghina, accoglievano la domanda del legale, con la relativa condanna dei convenuti al pagamento di quanto accreditato dall'avvocato per compensi professionali.

E tanto, nonostante i convenuti avessero eccepito l'assenza di un contratto di patrocinio con il predetto avvocato e, comunque, la previsione nella polizza assicurativa stipulata della tutela giudiziaria a carico della compagnia assicuratrice la quale, pertanto, avrebbe dovuto farsi carico del pagamento degli onorari del legale.

Il giudizio di legittimità

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Propongono ricorso per cassazione gli assicurati ribadendo quanto sopra eccepito nel giudizio di merito e, comunque, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 del codice civile, 115 e 82 del codice di procedura civile.

La Suprema Corte, preliminarmente, indica le differenze esistenti tra la procura alle liti ed il conferimento dell'incarico professionale, che possono anche essere rilasciati a professionisti diversi.

La procura ad litem conferisce al professionista lo ius postulandi, pertanto, la rappresentanza in giudizio, mentre con il contratto di patrocinio il legale viene incaricato di svolgere la propria attività professionale.

Ciò comporta che <<il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo.>>

Per inciso, la prova del conferimento dell'incarico grava sul professionista che lo invoca in caso di mancato pagamento del corrispettivo (Cass. n. 16261/2016; Cass. n. 19596/2004; Cass. n. 7309/2000; Cass. n. 1244/2000).

Nel caso concreto, il contratto di patrocino è stato concluso tra il professionista e la compagnia di assicurazioni, mentre la procura alle liti era stata rilasciata dai ricorrenti in virtù della clausola di tutela legale.

Fatta questa doverosa premessa, continua la Suprema Corte evidenziando come l'obbligo per l'assicuratore, previsto dall'art. 1917, comma 3, Cc, di tenere indenne l'assicurato delle spese legali necessarie per resistere alla domanda giudiziale del danneggiato <<opera, peraltro, pure indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, giacché è fondato sulla attualità della domanda del terzo danneggiato e sul perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla. L'obbligo di pagare il legale dell'assicurato indicato dall'assicuratore nel giudizio promosso dal danneggiato (indipendentemente dal rilascio della procura ad litem da parte dell'assicurato, che occorre per attribuire al difensore scelto dall'assicuratore lo ius postulandi, nonché per attuare l'eventuale diritto pattizio dell'assicuratore di gestire la causa) concreta, dunque, a norma del terzo comma dell'art. 1917 c.c., un debito proprio dell'assicuratore (Cass. Sez. 1, 17/11/1976, n. 4276; Cass. Sez. 3, 26/08/1985, n. 4554; Cass. Sez. 1, 15/01/1985, n. 59; Cass. Sez. 3, 06/05/1978, n. 2194).>>.

Ed invero, <<La difesa dell'assicurato - rendendosi necessaria per il solo fatto dell'instaurazione di un giudizio da parte di chi assuma di aver subito un danno - viene, invero, svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, inteso come interesse all'obbiettivo e imparziale accertamento dell'esistenza dei presupposti del suo obbligo all'indennizzo, sicché lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, sia pure nei limiti fissati dal terzo comma dell'art 1917 c.c., anche nell'ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l'azione di risarcimento contro l'assicurato (così Cass. Sez. 2, 01/06/1977, n. 2227).>>.

Qualora, come nel caso di specie, <<si sia in presenza, però, di un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, è l'impresa che assume, di regola, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale come giudiziale, e tanto in sede civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorrano, legali e periti.>>.

Pertanto, i compensi professionali richiesti dall'avvocato che ha patrocinato in giudizio gli assicurati, devono essere pagati dalla compagnia di assicurazioni, ex art. 1917 Cc.

Il ricorso, dunque, viene accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cass. civ., Sez. II, 23.05.2019, n. 14107
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