Una breve analisi dei cambiamenti del codice penale conseguenti alla riforma della legittima difesa con particolare riferimento al tema della punibilità

di Annamaria Villafrate - La riforma della legittima difesa in vigore da oggi 18 maggio 2019 per effetto della legge n. 36/2019 ha mutato, tra le altre cose, la disciplina relativa alla punibilità del soggetto che si difende che rispetto al passato, è decisamente più "giustificato".

La riforma della legittima difesa

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Infatti ne viene esclusa la punibilità, se l'aggressione di consuma con la violenza o la minaccia di uso di armi o altri mezzi atti a offendere o se si verifica in determinati luoghi, come quelli destinati all'abitazione o al lavoro. Questo non significa che chi si difende deve esagerare. E' ancora previsto l'eccesso colposo nella legittima difesa con conseguente punibilità a titolo di colpa, ma se l'aggressione si verifica all'interno della casa, del luogo di lavoro o ricorrendo anche solo alla minaccia di ricorrere alle armi, allora occorre valutare determinate circostanze (età, luogo e tempo dell'aggressione, età della persone, tali da ostacolare la difesa privata o pubblica) e lo stato di grave turbamento provocato dalla situazione di pericolo in corso.

La non punibilità del nuovo articolo 52 c.p.

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Il primo articolo modificato dalla legge n. 36/2019 è il 52 c.p. Esso dispone, parimenti al testo precedente, che non è punibile chi è costretto a difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta finalizzata ad offendere la propria o altrui incolumità o beni propri o altrui, se l'aggressore non desiste o sussiste pericolo di aggressione. In questi casi la punibilità viene valutata caso per caso, in quanto la difesa deve essere proporzionata all'offesa, rapporto che, in caso di violazione di domicilio, sussiste sempre se il soggetto presente all'interno di esso sia in possesso di un'arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo a difendere se stesso, altri soggetti o i propri beni. Criterio applicabile anche nei casi in cui il fatto venga commesso all'interno del luogo in cui il soggetto svolge la propria attività commerciale, professionale o d'impresa.

Come precisa infine il comma 4, deve ritenersi sempre sussistente la legittima difesa se l'aggressione viene effettuata da una o più persone con violenza o minaccia di usare armi o altri mezzi di coazione fisica all'interno del domicilio, o dei luoghi di lavoro sopra indicati e la vittima agisca per respingere dette aggressioni.

Punibile eccesso colposo ma non se c'è grave turbamento

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Resta in parte invariata la regola dell'eccesso colposo di legittima difesa, che prevede ancora la punizione del soggetto che si difende, se eccede colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'autorità o imposti dalla necessità, a titolo di delitto colposo.

Nuovo invece il comma 2 dell'art 55, il quale dispone che nei casi previsti dai commi due, tre e quattro dell'art. 52 (ovvero qualora la difesa sia considerata sempre legittima se esercitata nei luoghi adibiti all'abitazione o al lavoro per respingere l'aggressione di una o più persone che ricorrano alla violenza o minaccia di usare delle armi o altri mezzi di coazione fisica) la punibilità è esclusa se chi ha agito lo ha fatto per salvaguardare la propria incolumità o quella di terzi nelle condizioni previste dall'art 61 comma 1 n. 5, ovvero se l'aggressore ha approfittato "di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa" o se chi si è difeso lo ha fatto perché in stato di grave turbamento o a causa della situazione di pericolo in atto.

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