Per la Cassazione si configura una responsabilità oggettiva in capo all'amministrazione che dovrà dimostrare, anche mediante presunzioni, il caso fortuito

di Lucia Izzo - Per evitare il risarcimento del danno al motociclista caduto a causa di una macchia d'olio sull'asfalto, spetta al Comune dimostrare che il liquido viscoso fosse sulla strada da poco tempo prima dell'incidente.


In capo all'amministrazione si configura una responsabilità da custodia, che può definirsi "oggettiva", ma la prova liberatoria del "caso fortuito" potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni. È quanto emerge dalla sentenza n. 7361/2019 (sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha accolto il ricorso di un motociclista.

Il caso

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Il centauro si era visto rigettare la domanda di risarcimento danni chiesto al Comune dopo una caduta provocata da una macchia d'olio sul manto stradale. Secondo i giudici di merito non si trattava di un'insidia attribuibile alla colpa dell'ente proprietario della strada e, dunque, era ritenuto provato il caso fortuito, non risultando l'olio fosse lì da tanto tempo e dunque l'amministrazione non sarebbe stata in grado di rimuoverla tempestivamente.


Il ricorrente, invece, ritiene che una volta che il danneggiato abbia provato il nesso di causa tra la cosa e il danno, compete al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito. La doglianza viene accolta dalla Cassazione che rammenta la regola di riparto dell'onere probatorio ricavabile dall'art. 2051 del codice civile.

La responsabilità del custode

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La norma pone una regola di responsabilità "oggettiva", ossia che prescinde dalla colpa del custode, ricostruzione confermata proprio dal contenuto della prova liberatoria: questa non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale.


Questa ricostruzione corrisponde anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa. Ciò comporta che, una volta ammesso un nesso causale tra cosa e danno, dimostrazione rimessa al danneggiato, compete al custode la prova liberatoria, ossia dimostrare l'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.

Risarcimento danni: il Comune deve provare che la macchia sull'asfalto è recente

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Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non emergessero circostanze di fatto da cui potesse desumersi che la sostanza oleosa fosse ivi presente da un certo tempo, e ciò significa in sostanza affermare che il danneggiato avrebbe dovuto provare che la macchia fosse risalente da un tempo sufficiente a che il Comune se ne avvedesse e provvedesse ad eliminarla.


Invece, precisano gli Ermellini, avrebbe dovuto risi il contrario poiché in tal modo viene sostanzialmente richiesto al danneggiato di fornire la prova del fortuito (ossia della impossibilità di evitare l'evento, dato il lasso breve di tempo), che grava invece sul danneggiante.


Il Comune, anche sulla base di presunzioni semplici, avrebbe dunque dovuto dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse. Ha sbagliato, quindi, la Corte di merito a ritenere recente la macchia d'olio pur in assenza di elementi addotti dal Comune di Roma a fondamento di tale presunzione.


In conclusione, la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento.

Scarica pdf Cass., III civ., sent. n. 7361/2019

Foto: 123rf.com
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