Per la Cassazione, chi non è amministratore del condominio intimato con precetto al pagamento del debito non può fare opposizione allo stesso solo per negare tale qualifica

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 5151/2019 (sotto allegata) della Cassazione precisa che chi non è amministratore effettivo del condominio debitore, non può opporsi al precetto solo per far presente l'assenza di tale qualifica. Solo l'amministratore effettivo è legittimato attivamente a opporsi al precetto. Pertanto deve ritenersi nulla la notifica del precetto, se dalla relata risulta che il destinatario ha negato di ricoprire la carica di amministratore condominiale del condominio intimato.

La vicenda processuale

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Il Tribunale di Milano condanna un Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento in favore di tre fornitrici della somma di 3.097,50 euro più accessori. Sulla base di questa sentenza, le fornitrici notificano il relativo precetto a una S.p.a., nella qualità di amministratrice del Condominio debitore. La S.p.a. propone opposizione al precetto negando di essere mai stata amministratrice del Condominio debitore. Il Tribunale di Milano, accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto. La Corte d'Appello rigetta l'impugnazione delle fornitrici rilevando come la S.p.a avesse tutto l'interesse a far accertare in sede di opposizione l'inesistenza della sua qualifica di amministratrice del condominio intimato e quindi la sua estraneità al processo esecutivo. Le fornitrici ricorrono in Cassazione per i seguenti due motivi:

  • con il primo lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100 e 183 c.p.c., "specificando come unico soggetto intimato per il pagamento nell'atto di precetto fosse il Condominio (...), essendo poi erroneamente indicata nella relata di notifica la (…) S.p.a. in qualità di amministratore del condominio stesso";
  • con il secondo denuncia la violazione degli artt. 145 e 160 c.p.c., "quanto al perfezionamento della notifica del precetto ritenuta dalla Corte d'Appello, seppur eseguita nei confronti di soggetto privo di qualsiasi relazione col destinatario dell'atto."

Legittimato all'opposizione è l'amministratore in carica del condominio

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La Cassazione, con ordinanza n. 5151/2019 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciandosi nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla S.p.a. al precetto notificato dalle fornitrici.

Queste le ragioni della decisione degli Ermellini.

  • "L'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. introduce un giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata".
  • L'opposizione però non è stata proposta dal Condominio "per lamentare che il precetto non indicasse il nome del proprio effettivo amministratore, oppure l'irregolarità della notificazione a soggetto diverso dal medesimo amministratore."
  • Considerato che l'amministratore è il rappresentante sostanziale e processuale del condominio, il precetto deve essere notificato a quest'ultimo nel suo domicilio privato o presso lo stabile del condominio, se in questo sono presenti locali in cui svolge la sua attività.
  • Nel momento in cui dalla relata di notifica risulta che il destinatario ha negato la sua qualità di amministratore del condominio, e la parte istante non dimostra che lo stesso riveste tale qualifica la notifica deve ritenersi nulla. Nullità che deve essere fatta valere con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo per la proposizione della stessa da parte del condominio che risulta così rappresentato dall'effettivo e reale amministratore in carica.

Chi non è amministratore effettivo del condominio non può opporsi al precetto

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Alla fine di tali considerazioni la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: "la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare - come avvenuto nella specie - di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo."

Leggi anche La rappresentanza dell'amministratore di condominio

Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 5151-2019

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