Con questa nota dell'Inps si forniscono chiarimenti in merito alla computabilità delle retribuzioni più sfavorevoli presenti nel quinquennio preso a base per il calcolo della pensione (o di quota di pensione). Secondo quanto affermato dall Corte Costituzionale con sentenza 294/1994 (deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui è iniziata tale riduzione...) non si procede alla neutralizzazione dei periodi se non con le indicazioni fornite dalla corte. (Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 17/06/2006
www.laprevidenza.it
Inps, Messaggio 20.4.2006 n° 12002
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