Gli avvocati possono esercitare l'attività di procuratore sportivo anche senza esame, ma devono fare i conti con alcuni problemi di natura deontologica

Non è raro tra gli avvocati, specie tra quelli appassionati di sport, domandarsi se l'esercizio della professione sia compatibile con l'attività di procuratore sportivo e come fare per esercitare legittimamente tale attività. Vediamo quindi di fare chiarezza, partendo da alcune fondamentali considerazioni di carattere preliminare.

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Il registro dei procuratori sportivi

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L'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, fino al 2015, era subordinato all'iscrizione in un apposito elenco. In quell'anno tuttavia, con l'emanazione della disciplina contenuta nel "Regulation on Working with Intermediaries" della FIFA e gli adeguamenti delle varie Federazioni nazionali, la possibilità di agire come agente di un calciatore era stata liberalizzata e accessibile a tutti.

Con la Legge di Bilancio 2018 e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, però, il legislatore italiano ha deciso di regolamentare l'accesso a questa professione e ha reinserito dei vincoli, istituendo il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi e prevedendo che a esso ci si può iscrivere soltanto dopo una prova abilitativa. Il registro è affidato non più alla Federcalcio, ma al Coni, che dovrà certificare il possesso di specifici requisiti professionali e morali degli aspiranti intermediari, necessari per l'esercizio dell'attività per tutti gli sport professionistici italiani.

L'articolo 1 del d.p.c.m. 23 marzo 2018, in particolare, così recita: "E' istituito presso il Coni il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica".

Disciplina transitoria

Per tentare di garantire un raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina, con una disposizione transitoria è stata fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di procuratore sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015. Così, gli Agenti abilitati dalla FIGC prima di quella data hanno potuto iscriversi al Registro federale provvisorio, che ha determinato l'abolizione del precedente elenco risalente al 2015 e ha congelato ogni nuova iscrizione in attesa che si svolgesse il primo esame e che venissero effettuate le prime registrazioni al nuovo registro Coni.

Avvocati: niente esame da procuratori

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Agli avvocati, però, l'esame da procuratore non è richiesto.

Infatti, l'articolo 1, comma 373, della legge 205/2017, stabilisce che "Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge". Si tratta di competenze che gli avvocati di certo possiedono.

A sostegno di tale affermazione, si può guardare anche al parere del CNF del 17 luglio 2015, ove si è chiarito che "l'attività del procuratore sportivo consiste nell'opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore".

Avvocati agenti sportivi, i problemi deontologici

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Secondo ItaliaOggi, tuttavia, per gli avvocati che intendono esercitare l'attività di procuratore sportivo potrebbero sorgere problemi dal punto di vista deontologico.

Occorre, infatti, prestare particolare attenzione al divieto del "patto di quota lite", posto che spesso l'agente sportivo calcola il proprio compenso in percentuale rispetto alle prestazioni rese dal proprio assistito.

Altre difficoltà potrebbero verificarsi in relazione all'impossibilità per i legali di agire in conflitto di interessi anche solo potenziale, posto che le norme sportive consentono invece al procuratore di ricevere contemporaneamente mandato sia dal calciatore che da entrambi i club interessati al suo trasferimento.


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