La prova liberatoria a carico del conducente è particolarmente rigorosa, la responsabilità è esclusa soltanto nel caso di impossibilità di prevenire l'evento

Avv. Paolo Accoti - In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, nel caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente il veicolo investitore può essere esclusa solo qualora risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento.

Tale esonero di responsabilità può aversi nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale da comportare per il conducente il veicolo l'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, in ogni caso, di considerarne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone si palesi repentinamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza.

In tali casi la prova liberatoria, che grava sul conducente dell'autovettura, risulta particolarmente rigorosa, e può essere esclusa anche nel caso in cui il pedone abbia improvvisamente attraversato la strada, qualora tale condotta - in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo - risulti ragionevolmente prevedibile.

In tale ottica, occorre tenere in debita considerazione la conoscenza da parte del conducente del veicolo investitore dello stato dei luoghi, la natura della strada e la sua frequentazione, il possibile abbagliamento del conducente il veicolo investitore, la prevedibile presenza di pedoni lungo strada e la velocità di crociera del veicolo.

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, III Sez. civile, nell'ordinanza n. 5819, pubblicata in data 28 Febbraio 2019.

Il giudizio di merito

Tizio, mentre percorreva a piedi una strada provinciale spingendo a mano la propria bicicletta, veniva investito da una autovettura e catapultato sul cofano della stessa, subendo gravi lesioni a seguito delle quali, purtroppo, conseguiva il decesso dello stesso.

Che in dipendenza di ciò veniva avviato anche un procedimento penale al quale, tuttavia, non parteciparono gli eredi del pedone investito, preferendo convenire in sede civile, dinnanzi al Tribunale di Milano, il proprietario dell'autovettura e la compagnia di assicurazioni che garantiva la responsabilità civile automobilistica, al fine di ottenere il conseguente risarcimento dei danni.

Si costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni rilevando come la conducente del veicolo fosse stata mandata assolta da ogni imputazione in sede penale, contestando comunque il quantum preteso.

Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria e, in particolare, all'escussione di alcuni testimoni e all'acquisizione degli atti del procedimento penale - con specifico riferimento alla consulenza tecnica cinematica disposta in quel procedimento -, respingeva la richiesta risarcitoria ritenendo che la causa esclusiva del sinistro fosse da addebitarsi al comportamento tenuto dal pedone.

Sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Milano, adita dagli eredi del pedone soccombenti in primo grado che, non paghi, propongono quindi ricorso in cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 Cc.

Sostengono i ricorrenti, a tal proposito, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto di poter superare la presunzione legale di responsabilità dell'investitore, nonostante il pedone non avesse posto in essere alcuna condotta improvvisa tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta di guida colposa e l'evento mortale, impegnando il margine della strada in direzione opposta a quella del sopraggiungere dei veicoli, con andatura regolare e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal codice della strada.

La sentenza della Corte di Cassazione

La stessa ricorda come <<E' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 - 01).>>.

Evidenzia, quindi, che <<in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala de pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011, Rv. 616132 - 01).>>.

Ciò posto, rileva come i Giudici di merito hanno ritenuto provata la colpa esclusiva del pedone dalle due perizie cinematiche disposte in sede penale dalla quale sarebbe emerso come, la conducente dell'autovettura stava viaggiando su strada provinciale stretta, ad una sola carreggiata, senza alcuna illuminazione diretta o indiretta, con andatura nei limiti consentiti ed adeguata per i luoghi e che, immediatamente prima dell'investimento, la conducente aveva incrociato un mezzo agricolo con i fari di illuminazione accesi, il quale aveva provocato una condizione di minore visibilità di eventuali altri ostacoli sulla sede viaria, e che, comunque, il pedone, vestito di scuro, procedeva nel medesimo senso di marcia con una bicicletta a spinta priva di dispositivi di illuminazione.

La Suprema Corte ritiene, tuttavia, che <<il buon governo dei principi sopra richiamati avrebbe richiesto da parte della corte di merito un maggior impegno nell'esatta individuazione della corretta condotta di guida della (omissis), conducente dei veicolo investitore.>>.

Infatti, continua il Giudice di legittimità, la Corte di merito <<avrebbe dovuto confrontarsi con le seguenti emergenze istruttorie: a) la conoscenza da parte della conducente del veicolo investitore dello stato dei luoghi e della circostanza che la via provinciale, lungo la quale si è verificato il sinistro, fosse frequentata dai lavoratori delle compagnie adiacenti; b) la presenza di un veicolo agricolo, proveniente dall'opposto senso di marcia, con conseguente illuminazione della carreggiata (e possibile avvistamento del pedone) ed abbagliamento del conducente del veicolo investitore; c) la prevedibilità della circostanza che lungo strada si potessero trovare pedoni e mezzi agricoli in considerazione dell'orario in cui il sinistro si è verificato; d) la velocità di crociera del veicolo.>>.

Ecco che allora la Corte d'Appello è effettivamente incorsa nel vizio denunciato, laddove senza considerare le circostanze sopra dette, ha ritenuto di poter superare la presunzione legale di responsabilità a carico dell'investitore, <<senza individuare quale avrebbe dovuto essere la corretta condotta di guida della conducente del veicolo investitore alla luce dei principi che governano la materia.>>

La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, affinché la stessa <<proceda a nuovo esame sulla concreta incidenza causale della condotta di guida della (omissis) nell'investimento di (omissis).>>.

Scarica pdf Cass. civ. Sez. III, 28.02.2019, n. 5819
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