La Corte di Cassazione con sentenza n.11181 del 29/7/2002 ha stabilito che non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, se tale rifiuto sia giustificato dall'inadempimento del datore di lavoro. Devi quindi considerarsi legittimo il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni anche se ciò è dovuto a difficoltà economiche del datore di lavoro. Per rendere ingiustificato il rifiuto, secondo la Corte, non è sufficiente la semplice promessa, anche scritta, di pagamento se questa non è accompagnata da un offerta reale.

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