Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito agli avvocati alcuni chiarimenti sull'obbligo di fatturazione elettronica, soffermandosi anche sulle sanzioni

di Valeria Zeppilli - Il 1° gennaio è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica che vede, tra i soggetti interessati, anche gli avvocati.

Proprio per aiutare i legali a districarsi tra le novità, il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato delle FAQ (qui sotto allegate), che fanno chiarezza sugli aspetti dubbi e sulle sanzioni nelle quali incorre chi non si adegua.

Soffermiamoci sulle principali precisazioni fornite dal CNF:

Regime forfettario

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Innanzitutto, nelle FAQ si chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica non sussiste per tutti gli avvocati che si trovano in regime forfettario, i quali avranno comunque la possibilità di utilizzare tale strumento se lo preferiscono rispetto alla classica fattura cartacea.

Resta in ogni caso fermo che nei confronti delle pubbliche amministrazioni è possibile emettere solo fatture elettroniche, sia se il proprio regime fiscale è quello ordinario, sia se si è in regime forfettario.

Fatture datate 2018

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Il CNF fa poi chiarezza sulle sorti delle fatture di acquisto ricevute nel 2019 ma datate 2018, precisando che l'obbligo della fatturazione elettronica non comprende i documenti generati nell'anno appena concluso. Di conseguenza, non conta la data in cui la fattura perviene al destinatario, ma quella in cui la stessa è stata emessa.

Se, però, è necessario effettuare nel 2019 una nota di variazione di una fattura emessa nel 2018, la stessa andrà fatta in via elettronica.

Pec di avvocato e cliente

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Nell'emissione della fattura elettronica, un ruolo di primo piano è svolto dalla posta elettronica certificata, sulla quale si rendono opportune due precisazioni.

Innanzitutto, va detto che l'avvocato può decidere sia di utilizzare il proprio indirizzo p.e.c. censito nei pubblici registri sia di dotarsi di una nuova casella di posta elettronica certificata dedicata esclusivamente al flusso delle fatture elettroniche.

Va poi detto che se il cliente al quale la fattura è destinata è un privato ed è quindi sprovvisto di un indirizzo p.e.c., il documento va comunque obbligatoriamente emesso in formato elettronico, consegnando al destinatario una copia analogica o informatica e avvisando che il documento sarà comunque messo a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Come si conservano le fatture elettroniche

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Per quanto riguarda le modalità di conservazione delle fatture elettroniche, invece, il CNF ha precisato che le regole cui attenersi sono quelle dettate dal d.p.c.m. 3 dicembre 2013 e dall'articolo 3 del d.m. 17 giugno 2014.

Il processo di conservazione si conclude con l'apposizione sul pacchetto di archiviazione di un riferimento temporale opponibile a terzi, cosa alla quale si deve provvedere entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali in cui sono registrate le fatture.

Cosa rischia chi non si adegua

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Chi non rispetta l'obbligo di fatturazione elettronica soggiace alla sanzione amministrativa di importo compreso tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile che non sia stato correttamente documentato o registrato.

Tuttavia, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA o si applicano con una riduzione dell'80% se il documento è emesso entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del periodo successivo.

Fattura elettronica sbagliata

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Infine, tutti coloro che hanno timore di sbagliare possono comunque stare tranquilli: l'avvocato che commette un errore può correggerlo senza necessità di mettere la nota di credito.

Scarica pdf FAQ CNF su fatturazione elettronica
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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