La predetta disposizione pone, poi, un principio fondamentale: per i calciatori ?non professionisti? è esclusa ogni forma di lavoro di natura sia autonoma, che subordinata. Sono possibili, peraltro esclusivamente per i calciatori partecipanti ai campionati nazionali della L.N.D., solo rimborsi forfetari di spesa, premi ed indennità di trasferta. Con questo nucleo normativo, il legislatore federale ha inteso definire, in modo inequivoco, quella che è la sostanza dello status del calciatore dilettante e che vale a distinguerlo dal professionista, anche se, per completezza espositiva, deve rilevarsi come la giurisprudenza comunitaria ha sottolineato l'inutilità della qualificazione data da una federazione a scapito dell'accertamento, nel singolo caso, della natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta (v. Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, in Foro italiano, Rep. 2000, voce Unione europea
, n, 911). L'art. 94 ter delle suddette N.O.I. specifica forma, contenuto e limiti dei suddetti accordi economici. Premesso che tali accordi (da depositarsi a cura delle parti presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione) devono essere necessariamente informati al principio sopra richiamato, in estrema sintesi è possibile ricordare che rimborsi spesa e indennità di trasferta non possono superare il limite giornaliero di ? 61,97 per non più di cinque giorni la settimana e limitatamente al periodo di campionato e per non più di 45 giorni per la fase di preparazione all'attività stagionale, mentre, per ciò che concerne gare di campionato e di coppa Italia, le società possono corrispondere ai suddetti calciatori premi che non superino però euro 77,47 per ogni prestazione. Avv. Mauro Sferrazza - www.laprevidenza.it
Articolo di Mauro Sferrazza - LaPrevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: