Per la Suprema Corte, il coniuge affidatario è titolare di un diritto iure proprio. L'obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino alla raggiunta indipendenza economica

di Lucia Izzo - Il coniuge affidatario ha diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne, anche se quest'ultimo ha rinunciato al contributo. Il genitore è titolare di un diritto iure proprio perché l'obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore età. Ciò che viene in rilievo è la constatazione della non autosufficienza economica del giovane.

La vicenda

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 32529/2018 (qui sotto allegata) con cui ha respinto il ricorso di un uomo nei confronti della ex moglie, nei confronti della quale la Corte d'Appello aveva confermato il contributo per il mantenimento della loro figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.


Secondo il ricorrente tale assegno sarebbe dovuto essere revocato avendo la ragazza espressamente rinunciato allo stesso per il tramite del difensore in primo grado, dichiarazione ritenuta ininfluente dal Tribunale in quanto afferente a diritti indisponibili e della quale la Corte d'Appello non aveva tenuto conto secondo l'uomo.


Gli Ermellini, respingendo tutte le sue doglianze, rammentano che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.

Mantenimento figlio maggiorenne: diritto "iure proprio"

Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, "iure proprio" a ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e, in via concorrente, con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento.


Pertanto, nel caso in esame non si ravvisa un'ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo come di una disposizione normativa che lo consentano.


Pertanto, l'eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto (che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c.) non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno.


La Corte di appello ha fatto applicazione di detto principio in quanto si è limitata a valutare il contenuto della dichiarazione escludendo che emergessero circostanze di fatto significative di una effettiva raggiunta autosufficienza della figlia, senza attribuirle il valore di rinuncia e la decisione è immune da vizi.

Scarica pdf Cass., I civ., ord. n. 32529/2018

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