I gestori di telefonia non possono pretendere di pagare solo la Tosap/Cosap o un canone equo e non discriminatorio diverso da quello pattuito

di Valeria Zeppilli - Alla locazione di terreni che fanno parte del patrimonio disponibile del Comune non può applicarsi l'articolo 93 del decreto legislativo numero 259/2003.

Non ha dubbi in tal senso la Corte d'appello di Milano che, con la sentenza numero 4178/2018 qui sotto allegata, ha sancito che la predetta norma si applica solo nel caso in cui i gestori telefonici occupino dei terreni che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato.

La vicenda

Nel caso di specie, il gestore di telefonia si era rivolto al giudice dell'appello per censurare la decisione di primo grado, che non aveva ritenuto applicabile alla locazione stipulata con un Comune Lombardo l'articolo 93 e quindi, tra le altre cose, la previsione in forza della quale le PP.AA., le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre oneri o canoni per l'impianto di reti o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli stabiliti per legge, ovverosia diversi dalla Tosap/Cosap.

Per la Corte d'appello, però, "l'art. 93, nel fare salva l'applicazione della TOSAP e del COSAP, non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, con l'esclusione quindi di spazi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente".

L'articolo 88 CEE

Il gestore di telefonia aveva inoltre censurato la scelta del Tribunale di non considerare che l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 93 non comporta automaticamente anche quella dell'articolo 88 del d.lgs. n. 259/2003. Secondo la propria testi, l'appellante, in virtù del contratto di locazione in essere con il Comune, avrebbe quindi dovuto pagare un importo pari a quello stabilito dalla TOSAP o, in subordine e in applicazione dell'articolo 88, comunque un "minor canone equo e non discriminatorio".

Anche su tale aspetto, però, la Corte d'appello non mostra alcuna apertura, ritenendo che le doglianze del gestore di telefonia mirano a un'interpretazione distorta della norma, visto che l'articolo 88, comma 12, "non si riferisce al fatto che l'installatore abbia il pieno diritto di avere in locazione, ad un prezzo calmierato, un qualsiasi bene sia esso demaniale, indisponibile o disponibile del Comune, ma prevede che alcune figure esercenti pubblici servizi collaborino consentendo l'accesso ad infrastrutture civili disponibili, onde agevolare l'attività di comunicazione elettronica".

La determinazione convenzionale del canone di locazione di un terreno appartenente al patrimonio disponibile dello Stato è, insomma, legittima e va "ratificata".


Si ringrazia l'Avv. Emanuele Drogo per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza Corte d'appello di Milano n. 4178/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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